T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 6881 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che il ricorrente espone di essere erede legittimo della signora A.D.A. e di avere impugnato il testamento olografo di quest’ultima, rivendicando il proprio diritto in relazione all’asse ereditario formato anche da un fabbricato sito nel Comune di Gallese, distinto in catasto fabbricati al foglio 15 part. 166 sub 2 e sub 3;

Premesso ancora che, sempre secondo quanto riferito dal ricorrente, a seguito della demolizione dell’edificio de quo da parte della sig.ra M.N., è pendente giudizio civile davanti al Tribunale ordinario di Viterbo sezione staccata di Civita Castellana, e che in detto giudizio la convenuta ha depositato una relazione rilasciata dai servizi sociali del Comune di Gallese;

Considerato che il ricorrente, con la istanza indicata in epigrafe, ha chiesto di potere accedere agli atti della pratica edilizia intestata dalla sig.ra M.N. e relativa all’edificio sopra menzionato, oltre che alla relazione rilasciata dai servizi sociali e depositata nel giudizio civile, allo scopo di potere esercitare il proprio diritto di difesa in detto giudizio;

Ritenuto che l’esigenza di esercitare il proprio diritto di difesa in giudizio costituisce interesse concreto ed attuale che fonda il diritto di accesso;

Ritenuto che, ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l’esercizio del diritto di accesso, deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso, che il medesimo soggetto intende perseguire e tutelare nelle sedi opportune, ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione; tale nesso di strumentalità deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse;

Ritenuto che la prevalenza del diritto di difesa, in proiezione giurisdizionale, dei propri interessi giuridicamente rilevanti non necessita di specificazione ulteriore delle concrete esigenze di difesa perseguite (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1143) e che deve essere considerato prevalente il diritto di difesa, che si intende tutelare attraverso la conoscenza della documentazione necessaria a chiedere l’accertamento della legalità dell’operato dell’Amministrazione, rispetto alle esigenze di tutela della riservatezza (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 02 marzo 2011, n. 1311);

Ritenuto quindi che la pretesa azionata dall’odierno ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento, cosicchè deve essere ordinato al Comune di Gallese di consentire al ricorrente l’accesso ai documenti richiesti nelle forme di legge;

Ritenuto che il Comune intimato va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 800,00, oltre accessori;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto indicato in parte motiva.

Condanna il Comune di Gallese al pagamento delle spese di causa che liquida come in parte motiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *