T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 6880 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con ricorso ritualmente notificato, la nominata in epigrafe ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto il recupero delle somme a suo tempo erogate a titolo di anticipazione sul contributo comunitario "restituzione all’esportazione" previsto e disciplinato dal Regolamento Ce 3665 del 1997, come modificato dal successivo Regolamento n. 915 del 1997 e che a sostegno del ricorso ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

Premesso ancora che, con ordinanza n. 4383/2000 del 24.5.2000, veniva disposta in via cautelare la sospensione degli effetti degli atti impugnati e che detta misura veniva confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza n. 4699/2000 con la quale veniva dichiarata l’inammissibilità dell’appello;

Considerato che, alla pubblica udienza del giorno 11 maggio 2011, la causa veniva trattenuta per la decisione del merito, in esito alla discussione;

Ritenuto che, a parere del Collegio, si ravvisa nella fattispecie il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito;

Ritenuto infatti che, secondo il consolidato orientamento della Sezione che è sufficiente in questa sede richiamare (Tar Lazio sez. II, 4.5.2005, n. 3366; Tar Lazio, sez. II, 2.11.2010, n. 33105), condiviso dal Giudice di appello (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27.06.2008, n. 3263), la controversia avente ad oggetto la legittimità del provvedimento con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone il recupero di una somma a suo tempo erogata a titolo di anticipazione sul contributo comunitario "restituzione all’esportazione" previsto e disciplinato dal Regolamento Ce 3665 del 1997, come modificato dal successivo Regolamento n. 915 del 1997, rientra nella cognizione del giudice ordinario, atteso che, in materia di aiuti comunitari, la posizione dei beneficiari è di diritto soggettivo allorquando, come nel caso di specie, le disposizioni comunitarie e nazionali determinino in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni o apprezzamenti discrezionali;

Ritenuto che, nella fattispecie in esame dunque, la normativa comunitaria che ha disciplinato il contributo in questione ( regolamento CEE 3665/87 come modificato dal successivo regolamento 815/97) ha analiticamente previsto i presupposti materiali e le regole procedurali ai fini della concessione dello stesso, per cui all’amministrazione è attribuito solamente un mero potere di riscontro di tali presupposti, e che conseguentemente, in base al criterio del c.d. petitum sostanziale, e cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, il gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale, stante che la posizione soggettiva di cui si invoca la tutela ha natura di diritto soggettivo;

Ritenuto che, in considerazione della definizione della controversia in punto di ammissibilità, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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