Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-07-2011, n. 29582

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. P.P. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 14-12-10, il Tribunale di Torino, adito ex art. 310 c.p.p., ha rigettato l’appello da lui avanzato avverso il provvedimento in data 16-8-10 della Corte di Appello di Torino, che aveva dichiarato inammissibile l’istanza da lui presentata di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

Il ricorrente deduce violazione di legge, sostenendo che non sarebbe stato dato avviso nè ad esso indagato nè al suo difensore in relazione alla udienza camerale del 14-12-2010 innanzi al Tribunale del Riesame.

2.-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Risulta dagli atti: che innanzi al Tribunale di Torino si era tenuta una prima udienza in data 19-11-10, alla quale l’indagato detenuto P., ritualmente citato, non era comparso; che tale udienza era stata rinviata al 14-12-10 per mancato avviso ad uno dei due difensori del P. (avv. Bisacco); che si era dato avviso della nuova udienza al solo avv. Bisacco e che a tale nuova udienza del 14- 12-10 nessuno era comparso.

Dalle risultanze degli atti sopra sinteticamente richiamate emerge chiaramente che nessuna violazione di legge si è nel caso in esame verificata, poichè nessun ulteriore avviso era dovuto all’indagato, regolarmente citato, della nuova udienza di rinvio.

3.-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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