T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 6879 Sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che il ricorrente ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, con il quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio per la durata di un mese per una pluralità di illeciti inerenti la violazione dei doveri d’ufficio nell’espletamento delle sue mansioni, assumendone l’illegittimità sotto svariati profili;

Premesso altresì che l’Amministrazione si è costituita in giudizio per contestare la fondatezza del gravame e che alla pubblica udienza del giorno 11 maggio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito;

Considerato che è fondato il primo motivo di gravame nella parte in cui si contesta la tardività dell’atto della contestazione degli addebiti in violazione del principio dell’immediatezza, dell’art. 59 del d. lgs. 29/93 e degli artt. 24 e 25 del C.C.N.L. per il personale dei Ministeri, approvato con D.P.C.M. 3.3.1995;

Ritenuto infatti che le condotte disciplinarmente rilevanti, addebitate al ricorrente e cumulativamente contestate, sono riferite ad un ampio periodo di tempo a partire fin dal 1992, mentre l’atto di contestazione degli addebiti è del 5.1.1995, cosicchè non risulta rispettato il termine previsto dall’art. 24 comma 2 del CCNL, secondo il quale l’atto di contestazione degli addebiti deve essere comunicato all’incolpato entro venti giorni da quando l’ufficio istruttore sia venuto a conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante;

Ritenuto che il termine prescritto dall’art. 24 comma 2 del citato CCNL ha natura perentoria in quanto alla sua inosservanza è ricollegato l’effetto diretto ed immediato della decadenza dell’amministrazione dalla potestà disciplinare (cfr. in termini, Cons. Stato IV, 12.5.2006 n. 2685);

Ritenuto, più in generale, che secondo il costante orientamento giurisprudenziale, in materia disciplinare, il principio dell’immediatezza e della tempestività riguarda, ad un tempo, sia la contestazione degli addebiti sia l’irrogazione della sanzione e trova il suo fondamento nell’art. 7, l. n. 300 del 1970Statuto dei lavoratori (terzo e quarto comma), che riconosce al lavoratore incolpato il diritto di difesa, che deve essere garantito nella sua effettività, soprattutto, nel senso di una contestazione ad immediato ridosso dei fatti contestati, sì da poter consentire al lavoratore l’allestimento del materiale difensivo (documentazione, testimonianze, ecc.) per contrastare nel modo più efficace il contenuto delle accuse rivoltegli dal datore di lavoro – tutto ciò senza considerare il giusto "affidamento" del prestatore, nel caso di ritardo nella contestazione, che il fatto "incriminabile" possa non avere rivestito una connotazione "disciplinare" dato che l’esercizio del potere disciplinare non è, per il datore di lavoro, un obbligo, bensì una facoltà (cfr. di recente T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 10 gennaio 2011, n. 8);

Ritenuto che l’apprezzamento della tempestività della contestazione deve tenere conto della specifica realtà fattuale in relazione alla quale si è concretizzato l’illecito disciplinare e che nel caso di specie, pur trattandosi di episodi imputati non singolarmente ma quali segmenti di una condotta complessiva, lo spazio temporale che separa la conoscenza dei fatti da parte dell’Amministrazione con l’imputazione dell’addebito appare manifestamente eccessivo;

Ritenuto conseguentemente che il ricorso è fondato e va accolto, previo assorbimento degli ulteriori motivi di censura, con conseguente pronuncia di annullamento dell’atto impugnato;

Ritenuto che le spese di giudizio possono essere interamente compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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