Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-07-2011, n. 29573

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., in sede di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.R. in ordine al reato di cui all’art. 334 cod. pen., ritenendo che la condotta contestatagli – consistita nell’aver circolato a bordo di un’autovettura di sua proprietà sequestrata ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1990, art. 213 e della quale era stato nominato custode – non integrasse l’illecito penale, ma la sola violazione amministrativa prevista dall’art. 193, comma 1, D.Lgs. cit., che punisce il comportamento di chi durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo vi circoli abusivamente. Il giudice di merito ha ritenuto che tra le due previsioni dovesse prevalere quella amministrativa in quanto dotata di elementi specializzanti rispetto all’illecito penale e perchè avente ad oggetto la specifica materia di settore della circolazione stradale.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto direttamente ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli, che ha dedotto, con un unico motivo, l’erronea applicazione degli artt. 15 e 334 cod. pen., della L. n. 689 del 1981, art. 9, e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 13 richiamando la giurisprudenza di questa Sezione e sostenendo che, nel caso in esame, il giudice avrebbe dovuto ritenere il concorso formale del delitto di cui all’art. 334 cod. pen. con l’illecito amministrativo previsto dal citato art. 213, D.Lgs..

Secondo l’Ufficio ricorrente, tra le due disposizioni non vi sarebbe alcun rapporto di specialità, dal momento che la violazione amministrativa è rivolta contro "chiunque" ed è diretta a sanzionare la mera circolazione abusiva del veicolo in sequestro, laddove l’illecito penale contiene invece un espresso riferimento alle condotte di sottrazione, di soppressione, di distruzione, di dispersione e di deterioramento del bene sequestrato da parte di soggetti specificamente indicati, sicchè anche i beni tutelati sarebbero diversi, dovendosi individuare nell’interesse cautelativo tipico del vincolo imposto con il sequestro a protezione del buon andamento della pubblica amministrazione il bene protetto dalla norma penale, leso ogni qual volta siano violati gli obblighi di custodia connessi alla misura applicata e l’uso del veicolo determini il suo deterioramento.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Questo Collegio ritiene di doversi adeguare a quanto stabilito, nelle more del ricorso, dalle Sezioni unite in una fattispecie pressochè identica a quella oggetto del presente processo, ovvero che "non è configurabile il reato di cui all’art. 334 cod. pen. nella condotta del custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213, che circoli abusivamente con lo stesso, essendo applicabile, in forza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, la sola sanzione amministrativa di cui al citato art. 213, comma 4" (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 21/01/2011, Di Lorenzo, Rv 248721).

2. Conseguentemente, il ricorso del pubblico ministero deve essere rigettato, confermando la sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza del reato di cui all’art. 334 cod. pen. sul presupposto della prevalenza della norma amministrativa, applicabile nel caso di mera circolazione di veicolo sottoposto al sequestro di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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