T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 6878 Sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che il ricorrente ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, con il quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per avere, in una serie di scritti, utilizzato espressioni ed argomenti difensivi ritenuti in contrasto con il prestigio dell’amministrazione ed il buon nome di superiori e colleghi, assumendone l’illegittimità sotto svariati profili;

Premesso altresì che l’Amministrazione, benchè ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio; che con ordinanza cautelare n. 540/96 del 22.2.1996 la Sezione ha disposto la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento e che alla pubblica udienza del giorno 11 maggio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito;

Considerato che, come già ritenuto in sede di delibazione della domanda cautelare, è fondato il primo motivo di gravame con il quale si contesta la violazione dell’art. 59 del d. lgs. 29/93 e degli artt. 24 e 25 del C.C.N.L. per il personale dei Ministeri, approvato con D.P.C.M. 3.3.1995;

Ritenuto infatti che la condotta disciplinarmente rilevante, addebitata al ricorrente, è riferita al contenuto di scritti recanti rispettivamente data 23.8.1995, 18.1.1995, 8.2.1995 e 1.9.1995, mentre l’atto di contestazione degli addebiti è del 26.10.1995, cosicchè non risulta rispettato il termine previsto dall’art. 24 comma 2 del CCNL, secondo il quale l’atto di contestazione degli addebiti deve essere comunicato all’incolpato entro venti giorni da quando l’ufficio istruttore sia venuto a conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante;

Ritenuto che il termine prescritto dall’art. 24 comma 2 del citato CCNL ha natura perentoria in quanto alla sua inosservanza è ricollegato l’effetto diretto ed immediato della decadenza dell’amministrazione dalla potestà disciplinare (cfr. in termini, Cons. Stato IV, 12.5.2006 n. 2685);

Ritenuto conseguentemente che il ricorso è fondato e va accolto, previo assorbimento degli ulteriori motivi di censura, con conseguente pronuncia di annullamento dell’atto impugnato;

Ritenuto che le spese di giudizio possono essere interamente compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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