T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 6876 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che la società Quota Fissa srl e la ditta individuale di C.C., sotto forma di costituenda società, la M. srl, hanno impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale sono state escluse dalla procedura bandita da AAMS per l’affidamento delle concessioni, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica, di cui al bando pubblicato su GU/S n. S22 del 3 febbraio 2009, in ragione della mancata produzione di idoneo documento comprovante che la M.B. srl fosse operatore di gioco sulla base di legittima autorizzazione rilasciata da AAMS;

Considerato in particolare che le ricorrenti hanno sostenuto l’illegittimità del provvedimento impugnato, deducendo che una delle associande (Quota Fissa srl) era in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Questura di Bologna per la raccolta e la gestione delle scommesse ippiche e sportive ex art. 88 del TULPS e gestiva, in base a contratto di affidamento con la società Cogetech spa, la concessione su base sportiva a quest’ultima rilasciata da AAMS ex art. 38 comma 2 del d.l. 223/06; che erroneamente l’Amministrazione ha, quindi, ritenuto qualificabili come operatori di gioco e ammesse alla partecipazione alla gara soltanto le società in possesso di concessione rilasciata dai Monopoli di Stato;

Considerato che con ordinanza cautelare n. 3171 del 2009 il Collegio, ravvisando il fumus di fondatezza del gravame, ammetteva con riserva le ricorrenti alle ulteriori fasi della procedura e che, conseguentemente, in data 11 febbraio veniva adottata in favore delle ricorrenti la concessione e stipulata la relativa convenzione, approvata con decreto direttoriale del 17 febbraio 2010;

Premesso ancora che, all’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011, la causa è stata rimessa in decisione;

Ritenuto, in via preliminare, che va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dall’amministrazione resistente per mancata tempestiva impugnazione del bando, considerato che nessuna clausola del bando limitava espressamente la partecipazione ai soggetti già concessionari;

Ritenuto nel merito che, come emerge dagli atti di causa, la società Quota fissa srl ha conseguito la licenza prescritta ai sensi dell’art. 88 TULPS e ha esercitato l’attività di gestione e raccolta delle scommesse sulla base di un contratto di affidamento intervenuto con la società Cogetech srl in possesso di concessione rilasciata da AAMS e sulla base di quanto espressamente previsto dalla convenzione accessiva alla concessione rilasciata in favore della società Cogetech all’art. 3.6;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è fondato alla stregua di quanto già rilevato dal Collegio in sede di delibazione della domanda cautelare;

Ritenuto infatti che operatori di gioco, in quanto tali ammessi alla partecipazione alla gara, devono essere considerati non soltanto i soggetti in possesso di licenza per l’esercizio delle scommesse, ex art. 88 TULPS, in quanto concessionari in base a pubblica gara, ma anche quelli in possesso della licenza in quanto "incaricati dal concessionario" (cfr. art. 88 cit.);

Ritenuto che ai sensi dell’art. 14 ter, co. 2, del d.l. 35/05 l’attività di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e sportive può essere esercitata dal concessionario con mezzi propri o di terzi e che la richiamata possibilità per i concessionari di servirsi dell’organizzazione di soggetti terzi per l’esercizio delle scommesse viene ribadita in senso alle convenzioni accessive alle concessioni (art. 3 comma 6 degli schemi di convenzione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art. 38 comma 2 (su base sportiva) e comma 4 (su base ippica) del d.l. 223/06;

Ritenuto che, tenuto conto della ragione giustificatrice delle disposizioni di cui al punto 4.2 del capitolato d’oneri in combinato disposto con l’art. 1 bis del d.l. 25.9.2008 convertito con la legge 19.11.2008 n. 184, è illegittima la determinazione di AAMS di considerare legittimati alla partecipazione soltanto gli operatori del gioco in possesso di concessione e non anche gli altri soggetti chiamati all’esercizio in base a titolo convenzionale di affidamento da parte del concessionario e, in quanto, tali titolari di apposita licenza ex art. 88 TULPS ed introduce ingiustificate limitazioni della libertà di concorrenza;

Ritenuto quindi che il ricorso va accolto con conseguente pronuncia di annullamento degli atti impugnati (provvedimento di esclusione delle ricorrenti e elenco dei soggetti ammessi alla comparazione delle offerte economiche ed elenco dei soggetti aggiudicatari dei negozi di gioco ippico nei limiti di interesse delle ricorrenti);

Ritenuto che le spese di giudizio possono essere compensate, anche in considerazione della novità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati secondo quanto indicato in parte motiva.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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