T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 6875

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, depositato il 18 luglio 1995, la Sig.ra M. chiedeva l’annullamento della nota 21 aprile 1995 della Direzione generale delle entrate del Lazio, recante diffida a pagare la somma di L. 21.965.560, a titolo di proventi non tempestivamente versati quale concessionaria di gioco del lotto, oltre interessi e penali.

Premesso di non avere ricevuto le note di sollecito che l’Amministrazione assumeva di averle trasmesso la ricorrente a sostegno della domanda ha dedotto:

Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, ingiustizia manifesta, errore sui presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, tenuto conto della complessità e poca chiarezza degli oneri imposti con norme secondarie ai concessionari e della mancata ricezione delle due lettere di sollecito.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione depositando un rapporto dell’Ufficio competente.

Alla Camera di consiglio del 28 settembre 1995 la Sezione accoglieva la domanda di sospensiva.

Dopo avere confermato l’interesse alla trattazione della causa la ricorrente, in data 31 maggio 2011, ha depositato memoria e documenti.

All’udienza del 13 luglio 2011 la causa è stata posta in decisione.

Tutto ciò premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni:

va preliminarmente dato atto che la ricorrente ha tempestivamente pagato, in data 11 maggio 1995, la somma di L. 3.600.000, pari a quanto dovuto e non versato a titolo di proventi del gioco del lotto di cui era concessionaria;

non vi sono ragioni per escludere la buona fede dell’interessata nell’inesatto versamento, in relazione all’estrazione del lotto del 14 agosto 1993, di una somma inferiore a quanto dovuto, valutata la complessità degli adempimenti gravanti sul ricevitore e la giustificabilità di un errore nei conteggi;

l’Amministrazione non ha documentato l’effettivo recapito alla ricorrente delle due note di sollecito del 9 agosto e del 3 settembre 1993, la prima delle quali neppure allegata al fascicolo di causa e la seconda genericamente trasmessa al concessionario della ricevitoria del lotto di Olevano Romano, depositata in "minuta" e senza alcun principio di prova dell’inoltro ed ancora di più del ricevimento da parte dell’intimata;

rammentato l’orientamento espresso da questa Sezione in materia di clausole penali inserite in atti di concessione (operatori di gioco lecito) circa la non imputabilità del ritardo al debitore nei casi di forza maggiore o comunque di comportamento incolpevole (cfr. TAR Lazio, II Sezione, sentenza n. 11854 del 2009);

ritenuto quindi che l’applicazione a carico della concessionaria di una penale pari all’1/% della somma non tempestivamente versata per ciascun giorno di ritardo e fino alla data di adozione dell’atto di intimazione qui impugnato (per un totale di oltre 18 milioni di lire a fronte del mancato versamento di tre milioni di lire) si appalesa illegittima, non avendo l’Amministrazione valutato i profili di buona fede esposti dall’interessata;

ritenuto quindi di accogliere il ricorso, compensando, per giusti motivi, le spese tra le parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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