T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 6874 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con decreto della Corte di Appello di Roma emesso in data 16.3.2009 e depositato in data 24.9.2009 (cron. 5565/09 – rep. 5083/09) l’intimata Amministrazione è stata condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 6000,00 oltre interessi legali dalla data della decisione sino al saldo effettivo, oltre euro 750,00 e accessori a titolo di spese;

Considerato che il decreto è stato notificato munito di formula esecutiva in data 17.04.2010 ed è definitivo, come da certificato di non pendenza di ricorso per Cassazione, rilasciato dalla Corte d’Appello di Roma in data 11.4.2011;

Ritenuto che, nonostante notificazione di formale atto di diffida in data 20.9.2010, l’Amministrazione è rimasta inottemperante e che, pertanto, occorre ordinare l’immediato adempimento degli obblighi nascente dal giudicato, comunque entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere dalla data della notificazione della presente decisione;

Ritenuto di dovere altresì nominare, per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, commissario ad acta un funzionario da designarsi dal Sig. Prefetto di Roma, il quale provvederà ad ottemperare in via sostituiva entro i successivi trenta giorni;

Ritenuto di potere liquidare in euro 1000,00 (mille euro) il compenso spettante al commissario ad acta ed in euro 600,00 (oltre accessori di legge) le spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Economia e Finanze di ottemperare al giudicato nei termini indicati in parte motiva e, in casi di perdurante inadempimento, al commissario ad acta come sopra nominato, di provvedere in via sostitutiva.

Liquida le spese di giudizio e il compenso del commissario ad acta come in parte motiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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