Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 22-07-2011, n. 29488

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16/11/2010 il GIP presso il Tribunale di Tempio Pausania, esaminando la richiesta di cui all’art. 162 bis c.p. di R.L., tratto a giudizio per rispondere del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 (per avere portato, ingiustificatamente, fuori della propria abitazione un coltello a serramanico di lunghezza pari a 15 cm.), ha dichiarato non doversi procedere perchè il reato era stato estinto per oblazione, avendo l’istante depositato unitamente alla domanda di oblazione somma pari alla metà del massimo edittale della pena pecuniaria e delle spese di giustizia.

Per l’annullamento di tale sentenza il P.G. presso la Corte di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha proposto ricorso il 19/11/2010 lamentando l’abnorme ammissione della richiesta oblazione in un caso di reato punito con pena congiunta, previsione ostativa, anche ove ricorresse l’ipotesi attenuata prevista nello stesso comma, dell’applicazione dell’istituto de quo.

Motivi della decisione

Il ricorso del P.M. merita piena condivisione alla stregua del costante indirizzo di questa Corte per il quale non è ammissibile l’oblazione pur anche per l’ipotesi attenuata di reato prevista dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 3, per i casi di lieve entità di porto di oggetti atti ad offendere (cfr. Cass. sentenze n. 19177 del 2008, n. 8530 del 1996en. 6344 del 1992).

Dall’accoglimento del ricorso segue l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza e la conseguente trasmissione degli atti allo stesso Ufficio per il prosieguo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al GIP presso il Tribunale di Tempio Pausania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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