T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-08-2011, n. 6904Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza arbitrale n. 55/1994, sottoscritta il 19.1.1993, resa esecutiva con decreto del Pretore di Roma del 7.4.1994, il Comune di Benevento è stato condannato al pagamento, in favore della società ricorrente, delle somme complessive ivi indicate.

Con il ricorso in trattazione la detta società ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con la conseguente condanna dell’amministrazione comunale al pagamento delle predette somme.

In punto di fatto ha dato atto che l’amministrazione ha provveduto, in modo scaglionato nel tempo, al pagamento integrale delle somme ammesse alla massa passiva; chiedono, tuttavia, in questa sede, il pagamento degli interessi maturati sulla somma ricompresa nella massa del dissesto (dissesto che è durato dal settembre 1993 al novembre 2009), interessi che, invece, non vi possono essere ricondotti e relativamente ai quali il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 1778/2006 del 15.11.2006, passata in giudicato, ha riconosciuto il diritto della società odierna ricorrente al pagamento per il periodo successivo alla dichiarazione di dissesto dell’ente locale di cui trattasi.

Ha, altresì, chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da ritardo avuto riguardo al tempo trascorso dalla data nella quale la stessa avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle somme di cui trattasi in favore della stessa, la quale si è, pertanto, trovata nell’impossibilità di reimpiegare le dette somme.

Il Comune di Benevento si è costituito in giudizio in data 11.4.2011, depositando memoria difensiva, con allegata documentazione, con la quale ha dedotto, in via preliminare, la prescrizione del credito azionato nonché l’inammissibilità del ricorso in quanto il detto credito (agli interessi maturati sulla sorte capitale nel periodo successivo alla dichiarazione di dissesto del comune) non deriverebbe dall’indicata sentenza arbitrale ma bensì dalla sentenza del Tribunale di Benevento del 2006, passata in giudicato; nel merito ha, quindi, dedotto l’infondatezza dell’azione risarcitoria avanzata, in quanto il prospettato danno da ritardo nella esecuzione della sentenza arbitrale non sarebbe configurabile ai sensi del richiamato articolo 2 bis della legge n. 241 del 1990, sul termine di conclusione del procedimento amministrativo, in quanto, nel caso di specie, appunto, non si tratterebbe della violazione di norme procedimentali pubbliciste ma esclusivamente dell’adempimento ad un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato ed in quanto, comunque, il comportamento inerte della società ricorrente rileverebbe ai fini dell’esclusione della responsabilità ai sensi dell’articolo 1227 c.c..

La società ricorrente con la memoria ha replicato puntualmente alle difese avversarie ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso e, con la successiva memoria di replica, ha ulteriormente e più approfonditamente illustrato le proprie difese.

Alla camera di consiglio del 7.6.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Il ricorso è fondato per le considerazioni che seguono nei limiti ivi indicati.

L’articolo 81, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), modificato dall’articolo 21 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), prevede che, a decorrere dalla data della deliberazione di dissesto dell’ente locale e sino all’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 89 dello stesso decreto legislativo, i debiti insoluti non producono interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria.

La Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che la disposizione denunciata non esclude che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale, i crediti vantati nei confronti di quest’ultimo producano interessi e siano soggetti a rivalutazione monetaria, atteso che detti frutti ed accessori del credito maturano anche successivamente all’apertura della procedura concorsuale, ma non sono opponibili ad essa e sono esclusi dall’ammissione alla massa passiva, mentre rimane integra secondo un’interpretazione, compatibile con il testo normativo e coerente con i principi delle procedure concorsuali, che è da preferire in quanto non si presta al prospettato dubbio di legittimità costituzionale, la facoltà del creditore di esercitare tali diritti nei confronti dell’ente locale, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria, la quale tende al risanamento finanziario dell’ente locale e a far fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti da un apposito mutuo a carico dello Stato (cfr. nei termini Corte Costituzionale n. 269 del 1998).

Pertanto l’eventuale dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell’ente locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 1224 cod.civ., a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile e la citata disposizione ha carattere meramente sospensivo, non precludendo all’interessato – una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto – di riattivarsi per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell’ente risanato (T.A.R. Lazio- Roma, Sez. II bis, 21.3.2011, n. 2421, Cass. civ., sez. I, 22.1.2010, n. 1097; Consiglio di Stato, sez. V, 28.5.2009, n. 3261).

Tanto premesso in ordine alla natura del credito azionato, devono essere affrontate le eccezioni preliminari in rito formulate nello scritto difensivo da parte dell’amministrazione comunale.

Al riguardo si osserva che, contrariamente a quanto ivi dedotto, la sentenza arbitrale di cui trattasi conteneva già la condanna dell’amministrazione comunale al pagamento in favore della ricorrente degli interessi legali maturati sulle somme capitali dalle date indicate e fino all’effettivo soddisfo (ad eccezione delle somme dovute a titolo di spese di funzionamento del collegio arbitrale e delle spese di registrazione della sentenza); con la successiva sentenza del Tribunale di Benevento del 2006 è stato solo accertato il detto diritto al pagamento senza la contestuale condanna dell’amministrazione a provvedervi.

Da quanto esposto consegue che il titolo del credito azionato è proprio la sentenza arbitrale, ad esclusione delle somme dovute a titolo di spese di funzionamento del collegio arbitrale e delle spese di registrazione della sentenza, per le quali il titolo giuridico è, invece, rappresentato dalla citata sentenza del Tribunale di Benevento.

La sentenza arbitrale richiamata è stata sottoscritta in data 19.11.1993 ed è stata resa esecutiva con il decreto del 7.4.1994 ed è, pertanto, passata in giudicato in data 7.4.1995 ai sensi dell’articolo 828, ultimo comma, c.p.c.; pertanto, il termine decennale di prescrizione dell’azione di ottemperanza veniva in scadenza in data 7.4.2005.

Ed infatti, da un lato non sussiste alcun dubbio in ordine alla circostanza che l’azione di ottemperanza sia assoggettata ad un termine di prescrizione e non invece di decadenza, con la conseguente possibile interruzione dello stesso, e dall’altro, che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria non si configurano quali competenze accessorie fondate su fonti di obbligazione autonome rispetto al credito principale, ma costituiscono parte integrante del credito cui essi accedono, con la conseguenza che la prescrizione dei crediti accessori non ha inizio separatamente da quella del credito principale, ma per entrambi decorre dalla data di maturazione di quest’ultimo, tant’è che l’atto interruttivo della prescrizione della sorte capitale ha effetto anche nei confronti degli accessori, per i quali non è necessario un autonomo atto interruttivo (T.A.R. LombardiaMilano, Sez. II, 17.7.2006, n. 1802).

Inoltre il diritto al pagamento degli interessi legali che il debitore sia stato condannato a pagare con sentenza passata in giudicato è soggetto a prescrizione decennale che non inizia a decorrere prima del passaggio in giudicato della medesima sentenza (Cass. civ. Sez. III, 3.12.1996, n. 10805).

E’, inoltre, comprovato agli atti che il giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Benevento del 2006 è stato introdotto con l’atto di citazione notificato in data 23.6.2004 e, dunque, antecedentemente al decorso del termine di prescrizione in precedenza indicato, a prescindere dall’esistenza e dalla valenza di eventuali ulteriori, antecedenti o successivi, atti interruttivi.

Conclusivamente, soltanto relativamente alle somme dovute a titolo di spese di funzionamento del collegio arbitrale e delle spese di registrazione della sentenza, il ricorso deve essere respinto, atteso che, come già in precedenza evidenziato, il titolo giuridico per la debenza degli interessi sulle predette somme, è rappresentato non dalla sentenza arbitrale ma dalla sentenza del Tribunale di Benevento del 2006.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento delle somme dovute nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna l’amministrazione al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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