Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 22-07-2011, n. 29487

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza depositata il 9/12/2010 il Tribunale di Milano in composizione monocratica e quale Giudice dell’esecuzione, pronunziando sulla istanza del P.M. presso il Tribunale di Rimini, diretta alla applicazione dell’indulto ex lege n. 241 del 2006 a N.B. e di tale cognizione essendo stato investito con ordinanza declinatoria 24/10/2008 di quel Tribunale (emessa sull’assunto che l’ultima sentenza adottata nei confronti del N. fosse stata quella 17/1/2006 del Tribunale di Milano), andando di contrario avviso, ha sollevato conflitto innanzi a questa Corte, alla quale ha disposto trasmettersi gli atti, osservando che, contrariamente alla opinione espressa dal giudice declinante, l’ultima sentenza emessa era stata quella in data 7/6/2006 del Tribunale di Rimini, divenuta irrevocabile il 4/3/2007.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che, facendo applicazione del disposto dell’art. 665 c.p.p., comma 4, si debba affermare la competenza del Tribunale di Rimini, ex actis risultando (come non rilevato per evidente svista dal declinante Tribunale di Rimini nell’ordinanza 24/10/2008) che l’ultima delle condanne passata in giudicato nei confronti del N. è stata adottata dal Tribunale di Rimini il 7/6/2006 (divenendo irrevocabile il 4/3/2007) e quindi in tempo ben successivo a quello della pubblicazione ed irrevocabilità del provvedimento del Tribunale di Milano. Si dispone pertanto la trasmissione degli atti al Tribunale competente.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Rimini cui dispone trasmettersi gli atti.

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