T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-08-2011, n. 6902Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione, notificato e depositato nei termini, i ricorrenti chiedono l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio- Roma, sez. II ter, n. 1517/2007 del 20.2.2007, con la quale è stato accolto il ricorso presentato avverso la circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 123/95 del 27.10.1995 – con cui era stata negata la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte da parte dell’amministrazione a titolo di retribuzione individuale di anzianità, e l’amministrazione è stata condannata al pagamento in favore dei ricorrenti dei detti crediti secondo le modalità di calcolo ivi indicate nonché delle spese del giudizio.

Nonostante i numerosi contatti personali e per iscritto intercorsi con l’amministrazione, tuttavia, la stessa non ha ancora provveduto al pagamento delle somme capitali di cui trattasi, mentre ha provveduto al pagamento delle sole spese legali liquidate in favore dei ricorrenti esclusivamente nei confronti del sig. Leone.

Le amministrazioni ministeriali, sebbene regolarmente evocate in giudizio, non si sono costituite.

Alla camera di consiglio dell’8.7.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Il ricorso, nella sussistenza di tutti i presupposti di legge, deve essere accolto, siccome fondato nel merito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero per i beni e le attività culturali di provvedere al pagamento delle somme di cui in motivazione.

Condanna il Ministero per i beni e le attività culturali al pagamento in favore dei ricorrenti, in solido tra di loro, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre Iva e CPA.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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