Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 22-07-2011, n. 29486

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto 6/12/2010 adottato ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2 il Magistrato di Sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta da F.P., diretta alla rimessione del debito tanto con riguardo alla multa di L. 200.000 a suo carico irrogata con sentenza irrevocabile del Pretore di Partitico quanto in relazione alla somma di L. 80.000 liquidata per spese di giustizia.

Per l’annullamento di tale decreto il difensore del F. ha proposto ricorso il 31/12/2010, lamentando l’abnormità del ricorso alla procedura de plano per valutare la insussistenza "per irrisorietà" dei presupposti per accedere alla chiesta rimessione delle spese di giustizia.

Ritiene il Collegio che la censura, limitata alla critica della scelta della procedura ex art. 666 c.p.p., comma 2 per esaminare la richiesta di remissione del debito per spese di giustizia (incontestata essendo la estraneità dall’ambito della rimessione dell’importo dovuto per pena pecuniaria), colga nel segno. E’ noto infatti che l’adozione del decreto de plano non può che essere riservata ai casi, richiamati espressamente, di mera riproposizione di una istanza o di proposizione di una richiesta che sia ictu oculi non esaminabile, restando pertanto escluso che in tale sede, e pertanto senza alcuna attivazione del contraddittorio, possa procedersi ad una valutazione di "fondatezza" o plausibilità della richiesta. Nella specie, si è proceduto alla inammissibilità della richiesta sull’assunto, rilevante ma non decisivo, della esiguità della somma dovuta per spese di giustizia, là dove si sarebbe dovuto valutare, nel contraddittorio instaurato, la reale condizione del richiedente.

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio, del decreto impugnato; gli atti devono essere trasmessi allo stesso Ufficio per l’esame dell’istanza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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