T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-08-2011, n. 6900

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’associazione degli Armatori Pesca del Molise, che asseritamene raccoglie la maggior parte degli armatori del porto di Termoli, tutti autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca a strascico sia entro che oltre le 12 miglia, con il ricorso in trattazione, notificato e depositato nei termini, ha impugnato il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 10.6.2010, con il quale sarebbe stata data attuazione al precedente decreto ministeriale del 9.4.2009, nella parte in cui, all’articolo 4, comma 3, ed al richiamato allegato 3, non vi ha ricompreso il rimborso delle spese sostenute per l’acquisizione della strumentazione e dell’equipaggiamento di bordo (tra cui le reti da pesca) per un importo massimo determinato a decorrere dall’1.6.2008

Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, lett. n), del reg. CE n. 2371/2002 ed eccesso di potere per violazione del decreto ministeriale del 9.4.2009, illogicità manifesta, contraddittorietà, e sviamento.

L’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 9.4.2009 aveva demandato al decreto ministeriale attuativo soltanto l’individuazione delle procedure di attuazione e non anche la specificazione dell’ambito di intervento e aveva previsto, all’articolo 1, comma 2, lett. c), la rimborsabilità delle spese per l’ "acquisizione di strumentazione ed equipaggiamento di bordo" senza alcuna ulteriore puntualizzazione; l’impugnato decreto, invece, ha specificato, in modo esplicitamente tassativo, le categorie dei beni rimborsabili, escludendo, per quanto di interesse in questa sede, proprio l’equipaggiamento di maggior rilievo economico per gli associati della ricorrente, ossia le reti da pesca, che, al contrario, caratterizzerebbero, nello specifico, la loro attività.

In sostanza non si consentirebbe la sostituzione delle reti da pesca, che incidono sul costo di gestione dell’impresa nella misura di oltre il 30%, se non lasciandone il costo a carico delle imprese, escludendosi, di per sè, la possibilità di mantenere in efficienza le reti, con la conseguente necessità del loro utilizzo fino allo stremo.

Inoltre la suddetta scelta sarebbe illogica in quanto, al contrario, sarebbe, invece, consentito di accedere ai rimborsi di cui trattasi per l’acquisto del cd. verricello, ossia dell’attrezzo che serve proprio per tirare su la rete da pesca, ed anche contraddittoria, in quanto altrettanto sarebbe, altresì, consentito per l’acquisto del cd. ecoscandaglio.

2. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e violazione dell’articolo 97 della Costituzione.

La mancata previsione del rimborso per l’indicata voce inciderebbe fortemente sulle economie delle imprese del settore.

Con memoria difensiva del 21.1.2011 si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con la quale ha dedotto, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell’associazione ricorrente e per carenza di un interesse attuale e concreto, e nel merito, la sua infondatezza, con conseguente richiesta di reiezione.

La ricorrente, al fine di comprovare la propria legittimazione, ha depositato in atti, in data 5.2.2011, copia del proprio statuto ed ha, inoltre, depositato, rispettivamente in data 16.5.2011 e 31.5.2011, la memoria conclusiva e la memoria di replica, con le quali ha controdedotto alle difese avversarie ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso..

Alla camera di consiglio del 21.6.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Motivi della decisione

Si prescinde dalle eccezioni preliminari in rito di cui alla difesa dell’amministrazione, atteso che il ricorso è infondato nel merito per le considerazioni che seguono e deve, pertanto, essere respinto.

L’articolo 2 del decreto legge 23.10.2008, n. 162, rubricato "Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e autotrasporto.", dispone testualmente che "1. Il comma 2 dell’articolo 9 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell’agricoltura, della pesca professionale e dell’autotrasporto, conseguente all’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l’emanazione di appositi bandi….".

Il D.M. 9.4.2009, nel punto di interesse, dispone testualmente, all’articolo 1, comma 2, che "Le misure di cui al comma 1 sono individuate come segue:… c) rimborso delle spese sostenute a decorrere dal 1 giugno 2008 relative all’acquisizione di strumentazioni ed equipaggiamento di bordo per un importo massimo determinato, in base alla classe espressa in GT." e, al successivo articolo 2, comma 2, che "Le procedure di attuazione delle misure di cui all’art. 1 sono individuate con successivo decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.".

L’impugnato D.M. 10.6.2010 ha previsto, all’articolo 4, comma 3, che "le spese ammissibili sono tassativamente indicate nell’allegato 3 al presente decreto…" e, nel detto allegato, le reti da pesca né sono puntualmente indicate né possono essere ricondotte ad alcuna delle altre voci, con la conseguenza che, effettivamente, la spesa sostenuta per le stesse deve ritenersi esclusa dall’ammissibilità al rimborso di cui trattasi.

In punto di fatto, si premette che, indubbiamente, le reti da pesca rientrano nell’ambito della strumentazione e nell’equipaggiamento di bordo, atteso che caratterizzano in modo specifico l’attività della pesca professionale, e che, in mancanza delle stesse, l’unità non potrebbe considerarsi armata per l’esercizio della relativa attività di pesca professionale.

Sulla base dei dati normativi riportati, è, peraltro, possibile rilevare come la norma primaria abbia rimandato proprio ai decreti ministeriali sia l’individuazione delle misure in concreto adottabili sia le relative procedura di rimborso, con la conseguenza che risulta, in concreto, rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione la scelta puntuale degli specifici strumenti ed attrezzature da ammettersi a rimborso; e, alla luce della effettiva finalità sottesa al rimborso in questione – come specificatamente individuata nel comma 2 dell’articolo 9 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come successivamente modificato dall’articolo 2 del decreto legge 23.10.2008, n. 162, ossia la necessità di fronteggiare la grave crisi del settore della pesca professionale conseguente all’aumento del prezzo dei prodotti petroliferi, non appare illogica la scelta effettuata, da ultimo, con l’impugnato decreto, da parte dell’amministrazione, di limitare l’ammissibilità al rimborso in questione alle sole spese sostenute per l’acquisizione di beni strumentali all’esercizio dell’attività che presentino i caratteri della non facile e rapida deteriorabilità nel tempo.

Come evidenziato da parte della difesa dell’amministrazione, infatti, nella medesima logica sono stati esclusi dal rimborso di cui trattasi anche, a titolo esemplificativo, i cavi e gli ormeggi nonché le cassette per il trasporto del pescato.

Tutti i predetti beni, infatti, sono proprio accomunati dalla medesima caratteristica di essere suscettibili di rapida usura e, pertanto, oggetto di frequente sostituzione da parte degli operatori professionali.

Peraltro, proprio le reti da pesca, per effetto del reg. CE n. 1967/2006 del Consiglio Europeo del 21.12.2006 dovevano essere obbligatoriamente sostituite a decorrere dal 10.6.2010 ai fini dell’adeguamento ai nuovi standards imposti dalla normativa europea.

E, anche in considerazione del detto ultimo aspetto, le reti da pesca sono state escluse dal rimborso, così come, peraltro, per il medesimo motivo, lo sono state le dotazioni di sicurezza obbligatorie sulla base della normativa europea.

Né si ravvisa quella contraddittorietà ed illogicità di cui al ricorso introduttivo con riferimento al disposto di cui al precedente d.m. del 2009; ed infatti, sebbene corrisponda al vero che il decreto attuativo, sulla base dell’articolo 2, comma 2, del decreto del 2009, doveva individuare "le procedure di attuazione delle misure di cui all’art. 1 ", tuttavia, con ciò non può, di per sè, escludersi che con il detto decreto potesse essere più puntualmente individuato l’ambito applicativo delle misure in questione, con la conseguente esclusione di alcune tipologie delle spese sostenute.

Peraltro, la terminologia adottata nel richiamato decreto del 2009, come correttamente rilevato da parte della difesa dell’amministrazione, non consente di ritenere che, necessariamente, tutte le strumentazioni e tutti gli equipaggiamenti dovessero essere ammessi al rimborso.

Né ancora si ravvisa la dedotta illogicità con riferimento alla pacifica rimborsabilità delle spese sostenute per il verricello o per l’ecoscandaglio, atteso quanto in precedenza esposto in ordine alle ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad effettuare la scelta in tal senso.

Per le considerazioni che precedono il ricorso, pertanto, deve essere respinto, siccome infondato nel merito.

Attesa la delicatezza delle questioni sottese, si ritiene di dovere compensare tra le parti costituite le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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