Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 22-07-2011, n. 29480 Aggravanti comuni specifiche: finalità di terrorismo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 12/12/2008, depositata il 6/8/2009 il GUP presso il Tribunale di Cagliari, pronunziando all’esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto F.L. responsabile del delitto continuato di cui all’art. 61 c.p., nn. 5 e 10, art. 81 cpv. c.p., art. 342 c.p., commi 1 e 2, art. 423 c.p. e art. 424 c.p., commi 1 e 2, artt. 612 e 635 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 1, 2 e 4 per avere in concorso con altri, rimasti ignoti, e nell’arco temporale corrente tra il (OMISSIS), commesso molteplici ed analiticamente descritti (capi da a ad r) reati di minaccia, danneggiamento, danneggiamento seguito da incendio, oltraggio a corpi politici, amministrativi e giudiziari, fabbricazione detenzione e porto di ordigni esplosivi, agendo quale ideatore e/o esecutore di una programmazione di atti ricondotta ad una sigla eversiva (ASAI) o ad una "consociata" (MAPS).

Su tali premesse il GUP, riconosciute altresì svariate aggravanti, e negata applicazione, per tutti gli episodi, a quella della finalità di terrorismo di cui alla L. n. 15 del 1980, art. 1, posto che di essa mancava la oggettiva idoneità delle azioni a creare grave danno ad un Paese o ad una organizzazione internazionale, e per le stesse ragioni per le quali ha disposto l’assoluzione del F. dal reato di cui all’art. 280 bis c.p., ha ritenuto la responsabilità dell’imputato (per le fattispecie criminose sopra indicate) in relazione agli episodi di cui ai capi da a) ad r) della rubrica ed ha quindi irrogato la pena – con la diminuente del rito – di anni sei di reclusione e di Euro 2.000,00 di multa.

La sentenza è stata impugnata dal P.M. che ha lamentato la assoluzione per i delitti di cui all’art. 280 bis e 338 c.p. ed altresì la mancata applicazione della aggravante di cui all’art. 1 della L. n. 15 del 1980.

La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza 8/6/2010, depositata il 21/7/2010, nel mentre ha condiviso le considerazioni assolutorie del primo giudice, stante la impossibilità di ravvisare nelle condotte del F. l’offensività specifica di cui all’art. 280 bis c.p. e il destinatario peculiare di cui all’art. 338 c.p., ha invece accolto il gravame del P.M. dando rilievo assorbente, rispetto alla pretesa inidoneità offensiva delle condotte, al dolo specifico dell’agente ed alla sua direzione verso l’auspicato panico della popolazione, quand’anche panico e terrore non siano alla azione plausibilmente ricollegabili. Su tali premesse la Corte di Cagliari ha rideterminato la pena inflitta in quella di anni sette e mesi quattro di reclusione e di Euro 2.333,00 di multa.

Per l’annullamento di tale sentenza il difensore del F. ha proposto ricorso il 27/10/2010 denunziando la violazione di legge commessa dalla Corte di Cagliari nella parte in cui ha dissentito dalla valutazione del primo giudice, assegnando rilevanza assorbente alla mera intenzionalità specifica dell’azione e svalutando la accertata oggettiva inidoneità dell’azione stessa ad arrecare non solo danno alle persone ma anche ad ingenerare panico nella collettività.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso meriti piena condivisione.

Il primo giudice, infatti, ha rettamente illustrato come la previsione del sopravvenuto art. 270 sexies c.p. (introdotto dal D.L. n. 144 del 2005, convertito dalla L. n. 155 del 2005) abbia inciso anche sulla latitudine applicativa dell’aggravante di cui alla L. n. 15 del 1980, facendo esigere, per la sua ricorrenza, non certo il solo profilo della intenzione terroristica -come parrebbe avere ritenuto la Corte di Cagliari- ma a tale profilo intenzionale necessariamente giustapponendo la idoneità della condotta ad intimidire la popolazione o ad ingenerare effetti riflessi nell’ordinamento istituzionale o ad esporre a pericolo le strutture di un Paese o di un organismo internazionale.

Del resto questa Corte, nella sentenza n. 8069 del 2010, che la Corte territoriale non mostra di aver compiutamente inteso, ha delineato gli estremi della "finalità di terrorismo", in relazione al delitto di atto di terrorismo previsto e punito dall’art. 280-bis c.p. ed alla aggravante a effetto speciale di cui al D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1, convertito nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, evidenziando, proprio alla stregua dei parametri indicati dall’art. 270-sexies c.p.., "…lo scopo di intimidazione della popolazione, insito nell’attentato, e la gravità del danno arrecato al Paese, in relazione alla turbativa dell’ordine democratico e costituzionale, comportata dalla messa in pericolo, anche mediante la mera collocazione dell’ordigno micidiale….." in una sede dell’ufficio politico-elettorale di un candidato al Parlamento della Repubblica, appena venti giorni prima delle votazioni. E la appena citata pronunzia ha anche soggiunto l’inconferenza della invocazione del carattere dimostrativo della azione le volte in cui la rappresentazione evocata dal gesto avesse comunque esplicato effetto intimidatorio della popolazione.

Orbene, una volta accertato, come mostra di aver fatto la Corte di merito in piena condivisione dell’accertamento effettuato dal primo giudice, che le azioni poste in essere dal F., erano bensì dimostrative ma non esprimevano alcuna attitudine realmente offensiva dei beni tutelati dalla norma, nessuna di esse essendo idonea a provocare un effetto intimidatorio della popolazione od a cagionare una reazione attiva dei pubblici poteri, non poteva dalla stessa Corte essere surrogato il quadro dei presupposti dell’aggravante con la sola affermazione, fatta nell’impugnata sentenza, della esistenza della finalità dell’agente di destare panico nella popolazione e nella "sufficienza" di tale finalità ad integrare l’aggravante.

In tale modo chiarito il quadro dei fatti accertati e ricostruito il quadro del diritto applicabile, va conseguentemente accolto il ricorso e disposto l’annullamento della sentenza, senza rinvio, nella parte in cui ha applicato al F. l’aggravante in parola e rideterminato la pena in relazione all’aumento imposto dalla stessa aggravante.

Permangono pertanto le determinazioni della pena e le correlate statuizioni quali disposte con la sentenza del GUP depositata il 6/8/2009.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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