Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27155

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La contribuente propose ricorso avverso avvisi di accertamento i.c.i. notificatile dal Comune, per gli anni 1989 e 1990, in relazione a terreni di sua proprietà.

Costituitosi il Comune, l’adita commissione provinciale respinse il ricorso e l’appello conseguentemente proposto dalla contribuente, fu dichiarato inammissibile dalla commissione, regionale, per difetto di specificità dei motivi di appello ("… Le contestazioni che … si muovono con l’appello non consistono in una critica all’atto impugnato ed in un raffronto rigoroso fra le ragioni delle doglianze e le motivazioni della sentenza impugnata".

Avverso tale decisione, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo.

Il Comune si è costituito senza nulla controdedurre.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente deduce "violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nullità della sentenza per violazione dei principi di cui all’art. 342 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè omessa e/o insufficiente motivazione circa la dedotta inammissibilità dell’appello per carenza dei motivi di impugnazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".

La doglianza non è censurabile sul piano dell’autosufficenza ed è, pertanto, ammissibile. Il ricorso per cassazione (cfr. le pp. 9 e ss.) reca, infatti, l’integrale trascrizione sia della sentenza di primo grado sia dei motivi di appello a tale sentenza opposti dalla contribuente.

La censura, ammissibile, è, peraltro, fondata.

Dalla (incontrastata) esposizione della decisione di primo grado e dei motivi di appello della contribuente contenuta nel ricorso in esame emerge, infatti, che diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, i motivi di appello si sono risolti in specifiche censure delle argomentazioni addotte dai primi giudici a sostegno dell’idoneità della motivazione degli atti impugnati, della ricorrenza del presupposto dell’imposizione e dell’impossibilita di procedere alla relativa tassazione in base al reddito dominicale.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per le spese relative al presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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