Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-05-2011) 22-07-2011, n. 29515 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza emessa il 07/10/010, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno in data 28/04/010 – appellata da A.R., imputato dei reati di cui all’art. 609 bis c.p., art. 61 c.p., n. 5; art. 497 ter c.p., nn. 1 e 2, art. 61 c.p., n. 2 (come contestati in atti) e condannato alla pena di anni due di reclusione – riduceva la pena ad anni uno e mesi sei di reclusione; confermava nel resto.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie andava concessa l’attenuante del fatto di minore gravità, tenuto conto della minore offensività (obiettiva) della condotta posta in essere dal ricorrente, nonchè dalla mancanza di qualsiasi danno psicologico alla persona offesa.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

A.R., all’esito del giudizio di 1^ e 2^ grado è stata riconosciuto colpevole dei reati di cui all’art. 609 bis c.p., nn. 1 e 5 e art. 497 ter c.p..

In particolare è stato accertato che il predetto A. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – mediante una condotta repentina, aggressiva, violenta e ripetuta, dopo essersi seduto (all’interno di un autobus cittadino) accanto a R. F. (di anni 17) palpeggiava lascivamente la coscia della giovane donna, all’altezza dell’inguine, indi la bloccava vicino al finestrino, tenendo ancora la mano tra le gambe della stessa, nonostante la pronta reazione ed opposizione della ragazza.

L’ A. – a fronte della condotta reattiva della donna e dall’intervento dei suoi amici (presenti sull’autobus), dopo essersi spacciato mendacemente come appartenente al corpo di Polizia Ambientale, abbandonava la corriera. Lo stesso, però, poco dopo veniva fermato dagli operanti di PG allertati e chiamati dagli amici della ragazza che nel frattempo aveva bloccato l’ A..

Tanto premesso sulla condotta obiettiva consumata da A. R., si rileva che il ricorso proposto nell’interesse dello stesso è circoscritto alla sola censura attinente alla mancata applicazione dell’attenuante del fatto di minore gravità, ex art. 609 bis c.p., comma 3.

Al riguardo si osserva che la Corte Territoriale ha indicato con precisione le ragioni ostative alla concessione di detta attenuante;

ed ossia: la invasività obiettiva della condotta dell’imputato, nonchè il grave turbamento psichico arrecato alla giovane donna, aggredita con veemenza e privata in modo repentino dalla sua libertà di movimento e di autodeterminazione nella propria sfera sessuale.

Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3, non censurabile in sede di legittimità. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da A.R., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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