Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-05-2011) 22-07-2011, n. 29513 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa il 09/02/010, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Pinerolo in data 09/05/08 – appellata da P.M., imputato dei reati di cui all’art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1; art. 609 bis c.p., commi 1 e 2, n. 1, art. 609 ter c.p., n. 1; art. 609 quater c.p., comma 1, nn. 1 e 5 come contestati ai capi A) e B) della rubrica e condannato alla pena complessiva di anni sei di reclusione – concessa l’attenuante del fatto di minore gravità in relazione alla violenza sessuale in danno di F.S. capo A) della rubrica riduceva la pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione;

confermava nel resto. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, sia avverso l’ordinanza istruttoria resa dalla Corte Territoriale in data 04/11/09, sia avverso la sentenza di 2^ grado, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che era illegittima l’ordinanza istruttoria del 04/11/09 con cui la Corte di Appello aveva ammesso l’escussione di M.E. – madre dei minori, A.E., Ar.An., A. E., persone offese – perchè disposta in violazione della norma di cui all’art. 441 c.p.p., comma 5;

2. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, specie in ordine al reato di cui al capo B) della rubrica. La sentenza si fondava sulle dichiarazioni delle persone offese e dei parenti delle stesse (le rispettive madri), che non erano attendibili perchè vaghe, contraddittorie e non suffragate da idonei riscontri obiettivi.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici del merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che P. M. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva posto in essere gli abusi sessuali in danno di F. S. (minore degli anni 14 all’epoca dei fatti), di A. E. (minore degli anni dieci all’epoca dei fatti), di A. E. e Ar.An. (entrambi minori degli anni cinque all’epoca dei fatti); il tutto come analiticamente indicato in atti; fatti commessi il (OMISSIS), quanto a F.S.;

fatti reiterati e protrattisi negli anni (OMISSIS), quanto ai minori A..

In ordine alla vicenda in esame, i giudici del merito hanno individuato con precisione il contesto ambientale in cui si sono realizzate le condotte abusanti, perpetrate da P.M..

Hanno accertato la idoneità psichica dei citati minori (ossia F.S., ed i fratelli A.E., El. ed An.) a rendere testimonianza; nonchè la credibilità soggettiva ed oggettiva delle dichiarazioni rese dagli stessi.

Hanno indicato i riscontri obiettivi ed ossia: a) le dichiarazioni rese dai genitori della minore F.S., nonchè da M. E. (madre dei minori A.E. El. ed An.);

b) la relazione dei periti lo consulenti nominati nel corso delle indagini preliminari, dott.ssa B. (quanto alla minore F. S.); dott. S.G.G. (quanto ai fratelli A.); c) le dichiarazioni rese dalla dott.ssa C. e dal dott. Bo., esperti in psicologia del Centro Studi "Hansel e Gretel", cui M.E. (madre dei minori A.) si era rivolta a seguito delle rivelazioni dei figli sugli abusi perpetrati in loro danno dal P. posti a sostegno del quadro accusatorio recepito nelle decisioni di merito. Il ricorrente non ha provato fatti e/o circostanze idonei ad inficiare la credibilità e veridicità della versione dei fatti fornita dalle minori.

In conclusione la sentenza della Corte Territoriale è immune da errori di diritto, è coerente nelle sue argomentazioni, è plausibile quanto a contenuti fattuali esplicitati nella stessa, non è in contrasto insanabile con riscontri processuali di segno opposto. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono prevalentemente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito.

Dette doglianze – specie in riferimento alla sussistenza della responsabilità penale del P. – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p..

Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

Quanto alla censura processuale attinente alla asserita illegittimità dell’ordinanza della Corte Territoriale in data 04/11/09, con la quale veniva disposta l’escussione come teste di M.E. (madre dei minori A.E., El. ed An.), la stessa va disattesa perchè infondata.

Al riguardo va ribadito ed affermato che nel giudizio abbreviato di appello, il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perchè la previsione dell’art. 441 c.p.p., comma 5 che attribuisce siffatto potere al giudice dell’abbreviato in primo grado è estensibile, nella stessa misura, al giudice di appello, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede di legittimità Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. 5 sent. n. 19388 del 06/06/06, rv 234157; Cass. Sez. 1 Sent. n. 1563 del 19701/07, rv 236229; Cass. Sez. 6 Sent. n. 22196 del 07/06/07, rv 236761, cass. Sez. 5 Sent. n. 21693 del 26/05/09, rv 244638; Cass. Sez. 6 Sent. n. 11558 del 23/01/09, rv 243063. Non risulta che siano state dedotte censure quanto al trattamento sanzionatorio. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da P.M. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *