T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-08-2011, n. 6893 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con il ricorso in trattazione, il ricorrente ha impugnato le note del Comune di Monterosi di cui al prot. n. 3301 del 6.4.2011 e di cui al prot. n. 3299 della medesima data, con le quali è stata rigettata la domanda di accesso ai documenti amministrativi per la ritenuta mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale che corrisponda ad una situazione giuridica da tutelare, deducendone l’illegittimità, con un unico motivo di censura, per violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Con memoria difensiva dell’8.6.2011, si è costituito in giudizio il Comune di Monterosi che ha dedotto, in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, e, nel merito, la sua infondatezza con la contestuale richiesta di rigetto dello stesso.

Alla camera di consiglio del 21.6.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati come da separato verbale di causa.

Motivi della decisione

Si prescinde dall’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso di cui alla memoria difensiva dell’amministrazione, attesa la infondatezza nel merito del ricorso per le brevi considerazioni che seguono.

Il ricorrente, nella asserita qualità di ricercatore e storico locale, ha richiesto, con la domanda di accesso agli atti di cui trattasi, "chiarimenti di informazioni presenti nel PEG (Piano economico di gestione) male specificate o assolutamente non specificate".

In sostanza ha richiesto informazioni concernenti:

– l’utilizzo effettivo di un veicolo comunale;

– le spese sostenute per il canile municipale;

– i contributi erogati a favore di associazioni ed enti vari;

– le spese sostenute per il servizio di pulizia degli immobili comunali.

Dall’esame delle informazioni nello specifico richieste, numerose e soprattutto variegate, ed avuto riguardo al tenore proprio delle stesse, è evidente, per tabulas, che l’intenzione sottesa all’accesso esercitato da parte del ricorrente sia, in realtà, il controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione comunale con riferimento alle uscite economiche dallo stesso sostenute, a nulla rilevando, invece, l’asserita qualità di ricercatore e storico locale.

E, per giurisprudenza da tempo assolutamente consolidata nella materia, costituisce principio espressamente codificato nella legge sul procedimento amministrativo (articolo 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990) quello secondo cui la richiesta di accesso ai documenti amministrativi non può essere preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni (cfr., da ultimo, nei termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 12.7.2011, n. 4209).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione comunale delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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