Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27152

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.C. ricorre, quale erede del marito B. S., avverso la sentenza della CTR di Roma che ha confermato il rigetto dell’impugnazione proposta avverso l’avviso di accertamento ICI dovuta per gli anni 1997, 1998 e 1999 su un immobile sito in via (OMISSIS). Nè quest’ultimo nè il Monte dei Paschi di Siena, convenuto quale concessionario per la riscossione, si sono difesi in questo grado.

Motivi della decisione

La ricorrente sostiene che negli anni in riferimento l’immobile oggetto di lite sarebbe stato un opificio industriale fatiscente, iscritto in categoria D/1, cui l’Amministrazione non avrebbe attribuito rendita catastale in considerazione della sua totale inagibilità. Nel 2001, a seguito di importanti lavori di ristrutturazione, ne sarebbe stata variata la destinazione d’uso, e sarebbe stato iscritto in categoria A/10 con attribuzione di rendita corrispondente alla nuova consistenza. Gli avvisi impugnati avrebbero preteso di applicare la nuova rendita alla situazione pregressa.

Si sviluppano pertanto tre motivi di ricorso.

Col primo si deduce "omessa motivazione su un punto decisivo della controversia relativo alfa nullità degli avvisi di accertamento per illegittima arbitraria ed erronea utilizzazione della rendita catastale". La CTR, rigettando l’appello, avrebbe omesso di pronunciare su tale principale doglianza, già trascurata dai giudici di primo grado.

Col secondo si deduce "violazione di legge per mancata applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74", sostenendosi che la rendita attribuita nel 2001 non avrebbe potuto applicarsi a periodi anteriori alla sua notificazione al contribuente.

Col terzo "falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8. Violazione di legge per mancata applicazione del R.D. n. 652 del 1939, art. 10 così come modificato dal D.Lgs. n. 514 del 1948, art. 10 e D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30". Si lamenta che la CTR, nel fare carico al contribuente di non aver denunciato la inagibilità dell’immobile, abbia trascurato di considerare che non si sarebbe trattato di inagibilità sopravvenuta ma originaria, anteriore cioè allo stesso acquisto del bene da parte del ricorrente.

Le censure non meritano accoglimento.

Il primo motivo è inammissibile, perchè denuncia vizio di motivazione su punto decisivo (violazione dell’art. 360, n. 5) ma deduce un vizio di estrapetizione (omesso esame di un motivo di impugnazione) riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 4. La doglianza è del resto anche priva di autosufficienza, perchè non mette la corte in grado di verificarne il fondamento sulla scorta dello stesso ricorso, omettendo di riportare il tenore letterale del motivo di ricorso che sarebbe stato trascurato da entrambi i giudici di merito, e di precisare il contenuto ed il momento in cui sarebbero stati prodotti in giudizio documenti che avrebbero dimostrato i presupposti di fatto della doglianza (concernenti la pretesa inagibilità originaria dell’immobile, e la denuncia della ristrutturazione che, soltanto dal 2001, avrebbe giustificato il classamento in A/10 anzichè in D/1).

Il secondo motivo è infondato, avendo questa corte chiarito che, "stabilendo che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica" (Cass. 9203/2007).

Il terzo motivo sembra sostenere la implausibile tesi che la inagibilità dell’immobile avrebbe dovuto considerarsi nota al Comune di Cave in quando protestata nel rogito di acquisto del bene risalente al 1979. La doglianza prima che infondata è peraltro inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè i presupposti di fatto invocati a suo supporto non risultano dalla sentenza impugnata, ed il ricorrente non chiarisce come sarebbero stati acquisiti al giudizio di merito.

Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese giacchè le parti intimate non si sono difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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