Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-05-2011) 22-07-2011, n. 29512 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 1/06/08, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Palermo in data 20/06/07, appellata da G.D., imputato del reato di cui all’art. 609 bis c.p., commi 1 e 2, art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1 (come contestato in atti) e condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed c).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che il riconoscimento da parte della minore, persona offesa era avvenuto in violazione della norma di cui all’art. 213 c.p.p., con conseguente nullità dell’atto;

2. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di minore gravità, ex art. 609 bis c.p.p., comma 3; nonchè quanto al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, di cui all’art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione. In particolare i giudici del merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che G.D. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva commesso, mediante violenze reiterate, abusi sessuali in danno di D. M.M. (di anni 12 all’epoca dei fatti); abusi consistenti in toccamenti lascivi del seno, dei genitali della minore; nonchè in atti masturbatori imposti alla ragazza.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie, senza ombra di dubbio, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di violenza sessuale aggravata, come contestato in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette doglianze, peraltro – quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato – costituiscono eccezioni in punto di fatto, non consentite in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina normativa di cui all’art. 606 cpp Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. V Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381. Ad abundantiam si osserva:

a) che il riconoscimento fotografico /o diretto effettuato in modo certo ed univoco dalla minore, D.M.M., è un atto legittimo e del tutto valido, distinto dalla ricognizione personale disciplinato dall’art. 213 c.p.p.. Il riconoscimento non formale (come quello operato dalla minore) è inquadratole tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all’art. 189 c.p.p., pienamente utilizzabili in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice Giurisprudenza di legittimità consolidata Cass. Sez. 5 Sent. n. 22612 del 29/05/09, rv 244197; Cass. Sez. 2 Sent. n. 8315 del 24/02/09, rv 243301; Cass. Sez. 4 Sent. n. 45496 del 09/12/08, rv 242029; Cass. Sez. 1 sent. n. 3642 del 02/02/05, rv 237081;

b) che la Corte Territoriale ha indicato con precisione le ragioni ostative sia all’applicazione dell’attenuante del fatto di minore gravità (art. 609 bis c.p., comma 3) sia al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante ex art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1, ed ossia: la gravità dei fatti in esame, la reiterazione delle condotte abusanti, il grave turbamento psichico subito e patito dalla minore D.M.M., giovane ragazza di anni dodici all’epoca dei fatti.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da G.D. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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