T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-08-2011, n. 6892

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in trattazione, notificato e depositato nei termini, la ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Rocca di Papa di cui al prot. n. 29033 del 12.12.2006, avente per oggetto l’ "Avviso di pagamento dei canoni dei terreni gravati da uso civico e beni patrimoniali per il periodo 1997/2003" nonché gli atti presupposti, ossia la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Rocca di Papa n. 21 del 30.1.2003 avente ad oggetto l’ "Approvazione progetto produttività anno 2003 per la riscossione dei canoni dei fitti dei fondi rustici per il periodo 1997/2003 relativi ai terreni di uso civico e beni patrimoniali" e la successiva determinazione dirigenziale del Comune di Rocca di Papa n. F 54 del 5/12/2006 avente ad oggetto la "Determinazione canone dei terreni gravati da uso civico e beni patrimoniali per il periodo 1997/2003".

Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

Violazione di legge ed eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di potere.

Con l’atto pubblico del notaio Germani, di cui al rep. 4626 del 13.1.2004, è stata trasferita, da parte del comune, alla ricorrente la proprietà del terreno di cui trattasi – distinto al catasto al foglio 20 mappale 81, della superficie complessiva di mq. 767 e facente parte del patrimonio collettivo disponibile comunale, sul quale la stessa ha in precedenza realizzato un fabbricato di prima abitazione, pur in assenza del previo rilascio della relativa concessione edilizia -, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 1986 e della legge regionale n. 22 del 1992, e relativamente al quale la stessa ha sempre ottemperato in passato al pagamento dei canoni enfiteutici; tuttavia, il versamento del corrispettivo della vendita in questione è stato anticipatamente effettuato in data 25.10.2001, come da bonifico n. 756 in copia agli atti, e, pertanto, il contratto del 2004 sarebbe una mera formalizzazione del trasferimento già realizzato, con la conseguenza che il comune non avrebbe potuto richiedere alla ricorrente il pagamento della somma di cui trattasi, non potendo disporre più del detto terreno a decorrere dall’indicata data del 25.1.2001.

2. Violazione e falsa applicazione della legge n. 1766 del 1927 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea ed insufficiente motivazione e contraddittorietà.

Le norme richiamate nelle premesse dei provvedimenti impugnati sarebbero inconferenti rispetto alla fattispecie in concreto interessata e, inoltre, le somme delle quali è richiesto il pagamento si riferirebbero ad un periodo anteriore sia alla stipulazione del contratto di compravendita del 2004 sia al versamento anticipato del relativo corrispettivo nel 2001.

3. Violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere.

L’amministrazione comunale non avrebbe provveduto alla previa comunicazione alla ricorrente dell’avvio procedimentale.

Con l’ordinanza del 21.5.2007 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato nei termini, la ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Rocca di Papa n. 119 del 9.9.2008, avente ad oggetto "Terreni comunali gravati da uso civico e beni patrimoniali:termini e modalità di pagamento degli avvisi prot. n. 29033/2006atto di indirizzo", deducendone l’illegittimità, con un unico motivo di censura, per violazione della legge n. 1766 del 1927 e della legge regionale n. 1 del 1986 e per eccesso di potere per mancanza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, in quanto lo stesso comune avrebbe manifestato incertezze in ordine alle proprie richieste, decidendo di approfondire le relative richieste con l’acquisizione di pareri in merito, al fine di ricercare una soluzione che consentisse di tenere conto delle esigenze di tutte le parti interessate.

Con l’ordinanza n. 871/2009 del 24.2.2009 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati.

Con la memoria conclusiva del 27.5.2011 la ricorrente ha ribadito le proprie censure ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza dell’8.7.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Motivi della decisione

Il ricorso in trattazione è stato proposto dalla titolare di occupazione legittimata di terreno comunale gravato da usi civici, la quale contesta la richiesta del comune del pagamento dei canoni enfiteutici per il periodo 19972003 in quanto, dapprima, nel 1997, ha inoltrato al comune la richiesta di acquisto del detto terreno, quindi, nel 2001, ha versato il corrispettivo individuato a cura del perito e, infine, nel 2004, ha stipulato con il comune il relativo atto notarile di compravendita.

La compravendita di cui trattasi è stata effettuata da parte del comune, su istanza del dante causa della ricorrente del 1997, ai sensi dell’articolo 8 della Legge Regionale Lazio n. 1 del 1986, rubricato "Norme per l’alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico edificati o edificabili", il quale prevedeva, nel testo in vigore alla data di adozione dei provvedimenti impugnati, la possibilità, per i comuni, di procedere all’alienazione agli occupatori delle superfici di terreni di proprietà collettiva su cui fossero già state effettuate costruzioni.

L’occupazione in questione, si sostiene con il ricorso, deve ritenersi che fosse stata, in precedenza, legittimata ai sensi degli art. 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927, i quali prevedono, nella sussistenza degli indicati presupposti, la legittimazione delle occupazioni abusive poste in essere nonché il pagamento dei relativi canoni di natura enfiteutica nella misura indicata da parte del commissario; la ricorrente riconosce, peraltro, di avere regolarmente provveduto, in passato, al pagamento dei canoni enfiteutici imposti da parte dell’amministrazione comunale.

Le censure articolate in ricorso non sono fondate nel merito in quanto l’acquisto del terreno ai sensi della richiamata normativa regionale può ritenersi effettuato solo con la stipulazione del formale contratto di compravendita, regolarmente registrato e trascritto, avendo ad oggetto un bene immobile di proprietà del demanio di uso civico comunale; nel caso in esame, pertanto, il trasferimento della proprietà sul terreno si è, in concreto, verificato soltanto con l’atto notarile del 2004, non avendo, invece, alcuna rilevanza, nei sensi indicati, l’intervenuto integrale versamento del relativo corrispettivo nel 2001.

Ne consegue che, correttamente, l’amministrazione comunale ha richiesto alla ricorrente il pagamento dei canoni enfiteutici relativi al periodo antecedente alla stipula, ossia per il periodo indicato 19972003.

Né è fondata l’ultima formale censura con la quale è stata dedotta la mancata notificazione preventiva dell’avvio procedimentale; ed infatti, secondo un principio consolidato nella materia, la stessa è necessaria solo quando, in relazione alle ragioni che giustificano l’adozione del provvedimento o ad altro profilo, sia idonea ad apportare una qualche utilità all’azione amministrativa affinché questa, sul piano del merito e della legittimità, riceva arricchimento dalla partecipazione del destinatario del provvedimento; in mancanza di siffatta utilità, pertanto, l’obbligo della comunicazione viene meno (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 15 marzo 2011, n. 2352).

Altrettanto infondato, per le medesime considerazioni, il ricorso per motivi aggiunti, relativamente al quale, inoltre, può essere osservato che l’approfondimento che l’amministrazione comunale ha inteso effettuare, a seguito della presentazione di numerosi ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti presupposti impugnati anche in questa sede, riguarda essenzialmente, alla luce delle motivazioni addotte nel provvedimento di cui da ultimo, la determinazione esatta dell’ammontare dei canoni richiesti, motivo per il quale, nelle more dell’acquisizione dei richiesti pareri, ha ritenuto di dovere procedere all’abbattimento dei canoni come in precedenza quantificati.

Nessuna illegittimità, dunque, si riverbera, in via retroattiva, sui provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.

Per le considerazioni tutte che precedono, pertanto, il ricorso deve essere respinto, siccome infondato.

Attesa la delicatezza delle questioni sottese, si ritiene di dovere disporre tra le parti del giudizio la compensazione delle relative spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *