Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27151

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza ha annullato gli avvisi di liquidazione ICI (OMISSIS) emessi dal Comune di Cartigliano nei confronti della Italceramica s.r.l. a seguito del classamento con attribuzione di rendita di un immobile a destinazione industriale. La contribuente ricorre con tredici motivi avverso la sentenza della CTR di Venezia che ha accolto l’appello del Comune.

L’ente locale non si difende.

Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso si lamenta (ex art. 360 c.p.c., n. 4) nullità della sentenza impugnata in relazione agli artt. 291 e 330 c.p.c., sul rilievo che l’atto di appello è stato notificato alla società in persona del legale rappresentante, presso la sede sociale, anzichè nel diverso domicilio eletto presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado, dr. S.G..

Il motivo è fondato, come questa corte è in grado di verificare sugli atti, trattandosi di "error in procedendo". La sentenza impugnata va dunque cassata, e la causa rimessa al giudice d’appello perchè ripeta il giudizio, previo ordine di rinnovazione della notificazione dell’atto di appello in un termine perentorio (art. 291 c.p.c.).

Gli altri motivi restano assorbiti.

La decisione sulle spese seguirà con la pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Veneto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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