Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-05-2011) 22-07-2011, n. 29511 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Rovereto, con sentenza emessa il 06/04/010, dichiarava A.C. e M.A. colpevoli del reato di cui all’art. 734 c.p. (come contestato in atti) e li condannava alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda ciascuno.

Entrambi gli interessati proponevano unico ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed c).

In particolare la difesa dei ricorrenti esponeva:

1. che non sussisteva l’elemento obiettivo del reato de quo, trattandosi di occasionale alterazione della colorazione (in rosso) dell’acqua superficiale del torrente in esame, senza danno effettivo all’assetto paesaggistico della zona;

2. che, comunque, non sussisteva la responsabilità penale di A.C. – quale rappresentante legale dell’azienda Fedrigoni Cartiere Spa – essendo stata conferita apposita procura a M.A., quale responsabile dello stabilimento da cui provenivano i residui di lavorazione, che affluivano poi nelle acque del torrente (OMISSIS).

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/05/011, ha chiesto l’annullamento senza rinvio per A.C., per non aver commesso il fatto; rigetto nel resto.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Rovereto ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare il giudice del merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, ha accertato che A. C., quale rappresentante legale della Fedrigoni Cartiere Spa, e M.A., quale responsabile dello stabilimento ove si svolgeva l’attività della Cartiera – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – avevano determinato, mediante l’immissione degli scarichi della lavorazione della Cartiera nelle acque del torrente (OMISSIS), l’alterazione del colore superficiale delle sue acque, che avevano assunto una colorazione rossa. Trattasi di evento che costituiva obiettiva alterazione e deterioramento dell’assetto paesaggistico della zona, nel cui ambito rientra certamente anche la tutela delle acque del torrente (OMISSIS).

Detta condotta illecita era attribuibile, sotto il profilo soggettivo, sia a M.A., quale diretto responsabile dello stabilimento de quo, sia ad A.C., quale rappresentante legale della Società Fredigoni Cartiere, che gestiva il predetto stabilimento. L’ A., in particolare, era venuto meno al dovere primario di controllo degli impianti, onde evitare scarichi illegittimi e dannosi. Detta posizione di garanzia – facente capo ad A.C. – non era venuta meno neanche a seguito dell’asserita delega generale di gestione dello stabilimento conferita a M.A.. Invero, la reiterazione delle immissioni dannose degli scarichi della Cartiera nelle acque del torrente (OMISSIS), rendeva necessario un intervento attivo dell’ A., come responsabile principale dell’azienda, onde evitare il protrarsi delle predette immissioni dannose.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da A.C. e M.A. con condanna di ciascuno di essi al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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