Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-05-2011) 22-07-2011, n. 29471 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. E.N. richiedeva la restituzione in termini per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., commi 2 e 4, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 3-5-2010, passata in giudicato il 26-6-2010, con la quale la predetta era stata condannata alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 17.400 di multa perchè ritenuta colpevole per il delitto di cui all’art. 110 c.p., art. 81 c.p., comma 2 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis.

Rilevava di essere venuta a conoscenza del procedimento penale a suo carico solo in data 21-9-2010, in occasione della consegna dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal P.M. di Milano. Aggiungeva di essere venuta a conoscenza che in ogni grado del procedimento era stata difesa da un difensore d’ufficio il quale, peraltro, non era mai riuscito a contattarla. Era stata dichiarata contumace in entrambi i giudizi di merito, a seguito di provvedimento di irreperibilità; non aveva ricevuto alcuna notifica riguardante la citazione a giudizio in primo grado ed appello e neppure aveva ricevuto gli estratti contumaciali delle sentenze.

2. L’istanza si palesa rituale e fondata, per cui va accolta. In tal senso sono anche le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Invero, risultano ricorrere pienamente le condizioni stabilite dall’art. 175 c.p.p., comma 2 per l’accoglimento dell’istanza. La richiedente E.N. appare essere rimasta contumace durante tutta la durata del procedimento, inconsapevole dello svolgimento di esso; e non sono emersi elementi per ritenere che ella si sia volontariamente sottratta ai giudizi di merito ed alla conoscenza dei relativi atti e sviluppo.

3. Pertanto, va disposta la restituzione in termini in favore della istante per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 3-5-2010. Deve disporsi l’immediata comunicazione del dispositivo alla E. ed al competente Giudice dell’Esecuzione. Va ordinata la scarcerazione della predetta se non detenuta per altra causa.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale concede la restituzione in favore di E.N. nel termine per impugnare la sentenza in data 3-5-2010 emessa dalla Corte di Appello di Milano (n 86/2010 Reg.

Gen. App; 34458/2007).

Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione del presente dispositivo a E.N. ed al competente Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Milano. Dispone l’immediata scarcerazione di E.N., nata a (OMISSIS), se non detenuta per altra causa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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