Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-05-2011) 22-07-2011, n. 29510 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello ha confermato il giudizio di responsabilità pronunciato nei confronti degli odierni ricorrenti accusati di violazione edilizie ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b, artt. 64, 65 93 e 95) ed ha, anche respinto il motivo di appello relativo al mancato rispetto dei termini a comparire e, conseguentemente, della nullità degli atti successivi.

Avverso tale decisione, gli imputati hanno proposto ricorso, tramite il loro difensore, deducendo:

1) violazione di legge. La censura si riferisce al fatto che sia stata ritenuta sanata la nullità conseguente al mancato rispetto dei termini a comparire per la prima udienza in Tribunale. Si fa, infatti, notare, che detta nullità non era stata sanata ex art. 184 c.p.p. dalla "rinuncia" a comparire da parte degli imputati i quali, invece, si erano semplicemente limitati ad esercitare una facoltà loro riconosciuta dalla legge di non presenziare al giudizio restando contumaci;

2) declaratoria di prescrizione. Dal momento che i fatti in contestazione si sono verificati il (OMISSIS), si applica il regime prescrizionale antecedente la novella del 2006 e, quindi, dopo quattro anni e mezzo, ampiamente superati, i reati sono estinti per prescrizione.

I ricorrenti concludono invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2.1. (quanto al primo motivo). L’imputato assente è quello che sia comparso almeno una volta e che successivamente non si sia presentato senza avere addotto alcuna ragione, si da potersi legittimamente inferire da ciò una implicita rinuncia a comparire. A fortiori, tale è quello che abbia espressamente rinunciato a comparire (essendo irrilevante la condizione se di libero o di detenuto).

Diversa è la condizione del contumace che non sia mai comparso ed abbia così implicitamente consentito – se bene avvisato – lo svolgimento del processo in sua assenza.

La non equiparabilità della condizione di "assente" a quella di "contumace" la si desume anche implicitamente da quelle pronunzie di questa S.C. nelle quali si è escluso il diritto all’avviso di deposito della sentenza contumaciale all’imputato "che chieda o consente che l’udienza si svolga in sua assenza" perchè l’adempimento dell’art. 548 c.p.p., comma 3 è prescritto "per l’imputato contumace ma non per quello assente" (sez. 1, 13.5.04, Pederiva, Rv. 228435).

Il principio è stato affermato in modo più diretto anche di recente (Sez. 1, 9.1.09, dei Tosto, Rv. 243543) asserendo che "la condizione dell’imputato detenuto per altra causa che abbia dichiarato di rinunciare a comparire non è assimilabile a quella dell’imputato contumace".

Nel caso in esame, lo status degli imputati era chiaramente quello di contumaci ditalchè hanno errato, prima, il Tribunale e, poi, la Corte nel ritenere che la nullità, (pacificamente verificatasi) conseguente al mancato rispetto dei termini a comparire, si fosse sanata con "la rinuncia a comparire della parte interessata" (così come recita l’art. 184 c.p.p.).

2.2. (quanto al secondo motivo). Parzialmente fondato è anche il secondo motivo dal momento che, effettivamente, la prescrizione per il reato sub b) era già maturata il 14.6.08 e non era stata rilevata dalla Corte d’appello.

Vi è, a questo punto, anche da rilevare che, nel corso del presente giudizio, in data 5.4.11, è maturato anche il termine prescrizionale per il reato sub a) (si che anche ove, alla precedente udienza del 31.3.11, fosse stato disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, la prescrizione avrebbe compiuto il proprio corso prima che la Corte d’appello potesse pronunciarsi nuovamente).

Rebus sic stantibus, non resta a questo Collegio che annullare senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Visto l’art. 615 e ss. c.p.p.;

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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