Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27148 Sanzioni fiscali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’atto di contestazione di sanzioni emesso nei confronti di M.D., ritenuto autore e responsabile delle violazioni commesse dalla Q3 Group s.r.l. in liquidazione, nei confronti della quale erano emerse irregolarità a seguito di verifica effettuata presso altra società (Quadrifoglio s.p.a.), nella cui sede era stata rinvenuta documentazione extracontabile da cui risultavano rapporti commerciali "in nero" con la Q3 Group. Il giudice a quo ha ritenuto, in sintesi, che l’Ufficio non avesse fornito valide prove presuntive della pretesa a carico della società Q3 Group, con conseguenziale illegittimità dell’atto di contestazione impugnato.

2. Il M. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia l’insufficienza della motivazione della sentenza, avendo il giudice a quo omesso di valutare le specifiche deduzioni svolte dall’Ufficio nell’atto di appello in ordine alla irrilevanza, nel presente giudizio, dell’esito del procedimento penale svoltosi a carico della Quadrifoglio s.p.a..

Il motivo è inammissibile perchè, oltre ad essere carente di autosufficienza, non risponde – come eccepito anche dal controricorrente – ai requisiti prescritti, per la formulazione dei motivi attinenti a vizi di motivazione, dall’art 366 bis c.p.c., essendo del tutto privo di una chiara indicazione riassuntiva, sintetica ed autonoma (costituente cioè un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo) del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (ex plurimis, Cass. nn. 2652 e 8897 del 2008, 27680 del 2009, 11019 del 2011).

2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 e si chiede a questa Corte se il giudice a quo abbia erroneamente applicato tale norma "nel non aver ritenuto che la prova per presunzioni, anche se provenienti dall’esame della contabilità di imprese diverse da quella oggetto dell’accertamento, non esiga che il fatto ignoto sia desumibile da una pluralità di fatti noti e che quindi basta anche un unico fatto noto, quando tutti gli aspetti di esso, in assenza di circostanze di valenza contraria, siano chiaramente ed univocamente concordanti sul verificarsi del fatto ignoto (…), che la prova per presunzioni non esige l’identificazione del fatto ignoto come unica conseguenza possibile del fatto noto, essendo sufficiente un legame di normalità o rilevante probabilità"; con la conseguenza che, "dall’esame dei supporti magnetici e della contabilità della Quadrifoglio s.p.a. va considerata provata l’appartenenza di tutte le operazioni commerciali alla ditta Q3 Group", tale riferibilità essendo "data senz’altro dall’esistenza di un legame commerciale fra le due ditte e dalla perfetta corrispondenza dei dati rinvenuti con la contabilità ufficiale".

Il motivo è inammissibile, in quanto, per un verso, viene dedotta la violazione di una norma (il citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 concernente l’accertamento d’ufficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione) della quale – e del suo disposto – nella sentenza impugnata non vi è il minimo cenno, e, per altro verso e comunque, il quesito formulato si sostanzia in realtà in censure attinenti, semmai, a vizi di motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della efficacia probatoria degli elementi presuntivi acquisiti in giudizio.

3. Infine, anche il terzo ed ultimo motivo, con il quale si denuncia l’insufficienza della motivazione in ordine all’affermazione della sentenza secondo cui la società Q3 Group vende semilavorati, si rivela chiaramente inammissibile per le ragioni già esposte al par.

1. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro. 3700,00, di cui Euro. 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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