T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-08-2011, n. 6888

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in trattazione, notificato e depositato nei termini, la società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 1387/2010 del 9.9.2010, recante il divieto di prosecuzione dell’attività" abusivamente intrapresa di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in quanto ritenuta abusivamente esercitata in assenza del relativo titolo autorizzatorio, deducendone l’illegittimità con un unico motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli articoli 3, comma 6, lett. D), e 5, comma 1, lett. C) della legge n. 287 del 1991 e degli articoli 6 e 10 della legge regionale Lazio n. 21 del 2006 ed eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta.

Roma capitale si è costituita in giudizio depositando documentazione e la memoria difensiva con la quale ha dedotto l’infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.

Con l’ordinanza n. 247/2010 del 22.1.2011 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza dell’8.7.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per le assorbenti considerazioni che seguono.

Risulta, infatti, comprovato in atti che la società ricorrente ha presentato al Comune di Roma, con la nota di cui al prot. n. 22691 del 29.5.1998, una domanda per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa alla somministrazione (ristorantepizzeriabar) da esercitarsi all’interno di un impianto sportivo, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. C), della legge n. 287/1991; alla predetta domanda, pur avendo attivato la relativa istruttoria, l’amministrazione non ha dato seguito con l’adozione del relativo formale provvedimento.

L’amministrazione ritiene che non possa fondatamente ritenersi che, sulla predetta istanza, si sia formato il silenzio assenso atteso che, soltanto con la legge n. 80 del 2005, è stata disposta l’operatività generalizzata del predetto istituto.

Al riguardo, tuttavia, si rileva quanto segue.

Le disposizioni del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, che inseriscono tra le attività sottoposte alla disciplina dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quelle riguardanti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di bar e ristorazione e quelle relative ai locali di spettacolo e trattenimento, non violano gli articoli 8 della legge 12 agosto 1993, n. 310, e 12 del d.lg. 12 luglio 1984, n. 480, in quanto il sistema del silenzio assenso non incide sul regime preordinato dalle leggi citate alla prevenzione dell’ingresso di esponenti della criminalità organizzata nell’esercizio di dette attività e, pertanto, il detto d.P.R., nella indicata parte, è legittimo (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 ottobre 1998, n. 1394).

Inoltre, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. C), della legge n. 287/1991, rubricato "Tipologia degli esercizi.", "1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;…" e, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, "6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

d) negli esercizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago;…".

Nel caso di specie si trattava dell’attività di ristorante, pizzeria e bar da effettuarsi all’interno del circolo sportivo di cui trattasi ed esclusivamente in favore dei soci del circolo; deve di conseguenza ritenersi che, alla luce della richiamata normativa, le autorizzazioni della detta tipologia non fossero assoggettate a contingentamenti numerici; le richiamate disposizioni sul silenzio assenso trovano, pertanto, piena applicazione nel caso di specie.

Né rileva, in senso contrario, che la ricorrente abbia successivamente presentato, nel corso dell’anno 2001, analoga domanda di rilascio; anche in ricorso, infatti, la stessa ammette che la detta condotta è stata condizionata dall’avere dubitato del possesso del titolo autorizzatorio in questione e dalla volontà di acquisire certezze in ordine alla legittimità dell’attività svolta.

Per le assorbenti considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito.

Attesa la delicatezza della questione sottesa, si ritiene di dovere disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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