Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-05-2011) 22-07-2011, n. 29599 Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 10 giugno 2010 il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di L.M., diretta ad ottenere la declaratoria di non eseguibilità della sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 17 marzo 2006, all’esito di processo celebrato in contumacia dell’imputato, divenuta irrevocabile il 12 giugno 2007, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di cinque mesi di reclusione, oltre alla multa, per il delitto di appropriazione indebita di un’autovettura.

Il Tribunale ha osservato che il decreto di citazione a giudizio era stato correttamente notificato all’imputato il 27 agosto 2005, nelle mani della madre convivente, presso la residenza anagrafica in (OMISSIS), dove il L. aveva dichiarato il suo domicilio, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 1;

che il processo si era ritualmente svolto nella dichiarata contumacia dell’imputato, non essendo stato comunicato all’autorità giudiziaria procedente il sopravvenuto stato di carcerazione all’estero del L.; che l’estratto contumaciale della sentenza di condanna, dopo un vano tentativo di notificazione nel domicilio dichiarato dal L., era stato ritualmente notificato, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, presso il suo difensore di ufficio, non essendovi la prova che la nuova elezione di domicilio effettuata dall’imputato il 26 febbraio 2006, in Moldavia, e la contestuale nomina dell’avvocato Adriano Bagnulo come suo difensore di fiducia, l’una e l’altra prodotte dal L. solo in copia, fossero state effettivamente comunicate dall’autorità consolare al giudice italiano procedente, il quale, solo se informato, avrebbe dovuto tenerne conto.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il L. personalmente, osservando che, prima della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio, egli era stato arrestato il 10 maggio 2005 in Albania e ristretto nel carcere di Tirana fino al 16 febbraio 2006, cosicchè si era trovato nell’impossibilità di partecipare al processo e illegittimamente era stato dichiarato contumace.

Il 26 febbraio 2006, trasferitosi in Moldavia, aveva provveduto, davanti al console italiano, ad effettuare nuova elezione di domicilio in Italia e a nominare un difensore di fiducia con riguardo al processo pendente davanti al giudice italiano.

Ciononostante l’estratto contumaciale della sentenza di condanna, pronunciata il 17 marzo 2006 e irrevocabile dal 12 giugno 2007, dopo un vano tentativo di notificazione nel domicilio originariamente dichiarato, era stato notificato al suo difensore di ufficio nel medesimo processo e non a quello di fiducia nominato il 26 febbraio 2006.

Denuncia, dunque, la nullità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza e chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (rectius: c)), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 179 e 156 cod. proc. pen..

Motivi della decisione

3. Premesso che, in sede di esecuzione, non è deducibile il vizio relativo alla declaratoria di contumacia pronunciata nel corso del procedimento di cognizione, il quale deve essere fatto valere con i mezzi previsti per l’impugnazione contro la sentenza, rimanendo altrimenti sanato e coperto dal giudicato (c.f.r., tra le molte, Sez. 1, n. 4554 del 26/11/2008, dep. 03/02/2009, Baratta, Rv. 242791), l’oggetto del procedimento definito con il provvedimento qui impugnato va circoscritto all’esistenza del giudicato e alla validità formale del titolo che legittima l’esecuzione penale, a norma dell’art. 670 c.p.p., comma 1.

In tema di esecuzione, secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti, in ossequio alla disposizione di cui all’art. 666 c.p.p., comma 5, (Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, dep. 28/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276).

Nel caso in esame il Giudice dell’esecuzione non ha applicato correttamente la predetta norma, secondo la quale egli può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, e, in particolare, ha omesso di verificare, senza darne adeguata giustificazione, se, come allegato e documentato dal ricorrente, seppure con la produzione di copia degli atti, il L., tratto in arresto in esecuzione di titolo restrittivo Europeo e rimasto detenuto a Tirana, in Albania, dal 10 maggio 2005 al 16 febbraio 2006, avesse provveduto, il 26 febbraio 2006, davanti al Console onorario d’Italia in Chisinau, capitale della Moldavia, paese nel quale si era trasferito dopo la scarcerazione, ad effettuare, con riguardo al processo definito col titolo esecutivo in esame, nuova elezione di domicilio nel nostro paese, in Ostuni, via Michele Bovenzi, n. 2, e a nominare un difensore di fiducia nella persona dell’avvocato Adriano Bagnuio del foro di Brindisi; mentre l’estratto contumaciale della sentenza, oggetto di esecuzione, risulta notificato presso il difensore di ufficio nel processo di cognizione, a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4, dopo la non riuscita notificazione nel domicilio precedentemente eletto, presso il residence (OMISSIS), dove il L. non era più reperibile perchè trasferito in Moldavia, come attestato dallo stesso ufficiale notificatore ed emergente dal pur allegato certificato di residenza del ricorrente.

4. Segue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, che provvedere tenendo conto dei rilievi che precedono.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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