T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-08-2011, n. 6886

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 2353 del 18 novembre 2010, notificata in data 19.1.2011, è stata disposta la revoca, in regime di autotutela, della concessione di occupazione di suolo pubblico, rilasciata al ricorrente in data 17.7.2009, per l’installazione di una giostra d’epoca in Lungotevere Castello, e successivamente ripetutamente prorogata fino, da ultimo, al 31.12.2010, e, a decorrere da quella data, tacitamente rinnovabile per periodi semestrali ai sensi della d.d. n. 1079/2010.

Con il ricorso in trattazione il ricorrente ha impugnato la detta deliberazione deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per violazione delle norme sul procedimento e del principio dell’imparzialità della pubblica amministrazione.

L’amministrazione comunale avrebbe omesso la previa comunicazione dell’avvio procedimentale, tanto più necessaria nel caso di specie in quanto trattasi della revoca in autotutela di un provvedimento concessorio.

2. Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dell’articolo 7, comma 3, della deliberazione C.C. n. 197 dell’8.10.1998.

Alla data dell’1.1.2011 la concessione in questione si sarebbe prorogata tacitamente e, pertanto, la revoca sarebbe intervenuta in un momento successivo; peraltro, ai sensi del richiamato articolo 7, comma 3, della deliberazione C.C. n. 197 dell’8.10.1998, l’amministrazione, in caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, avrebbe dovuto procedere all’individuazione di un’area alternativa e, in mancanza, la revoca stessa sarebbe illegittima.

3. Eccesso di potere.

La revoca è stata adottata sulla base del parere della Soprintendenza di cui al prot. n. 22150 dell’11.11.2009, che ha ritenuto non autorizzabile il protrarsi dell’occupazione oltre il periodo estivo già concesso, ed alla quale, tuttavia, non spetterebbe l’apposizione di vincoli temporali alle occupazioni, nonché della nota del Vice Capo di Gabinetto del Sindaco di cui al prot. n. 70647 del 2.11.2010, il quale non avrebbe alcuna competenza nella materia.

Infine la revoca sarebbe stata disposta solo per l’area occupata dal ricorrente e non invece per le altre aree interessate dalla citata d.d. n. 1079/2010 con conseguente disparità di trattamento.

Con il decreto n. 414/2011 del 3.2.2011 è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche.

Roma Capitale si è costituita in giudizio depositando memoria, con allegata documentazione, in data 25.2.2011, con la quale ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso, atteso che il parere della Soprintendenza richiamato nel provvedimento di revoca avrebbe avuto, per l’amministrazione comunale, valore vincolante, atteso, peraltro, che la proroga tacita sarebbe stata condizionata, in ogni caso, alla sanatoria delle concessioni rilasciate in via temporanea per la realizzazione dei cd. Punti Verdi Infanzia.

Con l’ordinanza n. 794/2011 del 3.3.2011, con conferma del decreto cautelare monocratico, è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare dell’esecutività del provvedimento impugnato.

L’amministrazione ha depositato, da ultimo, agli atti del giudizio la nota del Dipartimento Tutela ambientale e del verde di cui al prot. n. 18466 del 18.3.2011, indirizzata al ricorrente, con la quale è stato comunicato allo stesso che non sarebbe più stata data alcuna proroga della concessione di cui trattasi.

Con la memoria conclusiva il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, dando atto che i contatti con l’amministrazione al fine di rinvenire una diversa area ove collocare la propria giostra non avevano ancora dato alcun esito concreto.

Alla pubblica udienza dell’8.7.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Il ricorso è fondato nel merito per le brevi considerazioni che seguono.

Ed infatti l’impugnato provvedimento di revoca, pur essendo stato adottato da parte dell’amministrazione in data 18.11.2010, gli è stato notificato, come dedotto da parte della difesa del ricorrente e non contestato da parte della difesa comunale, soltanto in data 19.1.2011; e, tuttavia, con la d.d. n. 1079/2010 del 10.5.2010 era stato, in precedenza, disposto che le concessioni di occupazione di suolo pubblico destinate all’attività dello spettacolo viaggiante nell’ambito della realizzazione dei cd. Punti Verdi Infanzia – e nell’allegato elenco delle concessioni interessate è riportata anche quella di cui trattasi in questa sede, contraddistinta con il n. 8, sarebbero state prorogate fino al 31.12.2010 e, sarebbero state "tacitamente rinnovabili per periodi semestrali, nelle more dell’approvazione del provvedimento deliberativo riguardante la sanatoria…".

Ne consegue che, essendo pervenuta la revoca al diretto interessato in un momento successivo all’intervenuta proroga semestrale tacita della concessione, la suddetta revoca, in quanto non ha tenuto in considerazione la detta circostanza ai fini della motivazione ed in quanto non preceduta dalla comunicazione dell’avvio procedimentale, è illegittima.

Ed infatti, secondo un principio consolidato nella materia, trattandosi nella ipotesi di revoca di precedente concessione di suolo pubblico, e, pertanto, di un provvedimento non rivestente natura di atto vincolato, deve ritenersi applicabile il principio attualmente sancito dall’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, in base al quale, perché possa ritenersi priva di efficacia invalidante la omissione dell’avviso di avvio del procedimento, si rende necessario che emerga in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello effettivamente adottato, circostanza tale ultima non verificabile nel caso di specie, attesa proprio la natura discrezionale dell’atto impugnato e la mancanza di ogni elemento in tal senso deponente da parte dell’Amministrazione (T.A.R. Lazio- Roma, Sez. II, 16.2.2006, n. 1199).

Per le assorbenti considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto siccome fondato nel merito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna Roma Capitale al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 500,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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