Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-05-2011) 22-07-2011, n. 29438

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Bergamo in data 20.1.2010 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Z.G., G.S. e A.E. imputati di vari fatti di truffa ( artt. 110 e 640 c.p.) commessi dal mese di (OMISSIS), alcuni (capi 8, 10, 18, 27, 31, 32) aggravati ex art. 61 c.p., n. 7, tutti aggravati ex art. 99 c.p., commi 2 e 4 (capi da 5 a 33), perchè estinti per prescrizione. Il giudice ha ritenuto nella fattispecie doversi ritenere la prescrizione di anni 5 dal fatto con la conseguenza che la stessa in detti termini non era stata interrotta.

Il Procuratore ricorrente deduce che nella fattispecie la prescrizione è di anni 10, sia secondo la normativa oggi vigente, sia secondo quella applicabile con riferimento alla data dei commessi reati.

Il ricorso è fondato in quanto secondo la disciplina vigente all’epoca dei fatti per determinare il tempo necessario per il decorso della prescrizione ex art. 157 c.p. deve tenersi conto dell’aumento stabilito per la recidiva, a nulla rilevando che l’applicazione di questa circostanza aggravante abbia natura facoltativa. Ciò perchè l’art. 157 c.p., comma 2, che disciplina le modalità di computo del tempo necessario per la prescrizione, non distingue tra circostanze obbligatorie e circostanze facoltative" (Cass. 2, 8.10.04 n. 42552 depositata 29.10.04, rv. 230119; Cass. 2, 7.5.88 n. 5610, ud. 3.11.87, rv. 178347). Nella concreta fattispecie la pena edittale massima di anni 3 di reclusione prevista per la truffa deve essere aumentata di due terzi ex art. 99 c.p., comma 4, divenendo non inferiore ad anni 5, come previsto dall’art. 157 c.p., comma 1, n. 3, con la conseguenza che il termine di prescrizione massimo è di anni 10, non ancora decorso. Va aggiunto che per i delitti aggravati ex art. 61 c.p., n. 7 il termine è soggetto ad ulteriore aumento.

Anche secondo la normativa introdotta con la L. 5 dicembre 2005, n. 251 il termine è di anni 10 perchè al termine minimo di anni 6 previsto per tutti i delitti opera l’aumento di due terzi pari ad anni 4 ex art. 99 c.p., comma 4. Ovviamente ove a seguito di giudizio di merito sia esclusa la recidiva troverà applicazione la più recente giurisprudenza di legittimità che statuisce in tema di prescrizione del reato che quando il giudice abbia escluso la circostanza aggravante facoltativa della recidiva qualificata ( art. 99 c.p., comma 4), non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell’imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato (Cass. 6, 7.10.2010 n. 43771, depositata 11.12.2010 rv. 248714; Cass. 1, 26.5.10 n. 23878 depositata 22.6.10, rv. 247673) Conseguente l’annullamento con rinvio al giudice del merito per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza nei confronti di Z., G. e A. e dispone trasmettersi gli atti siano al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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