T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 01-08-2011, n. 1226

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che l’amministrazione ha dato conto della condanna riportata dal ricorrente per i reati di violenza sessuale e lesione personale;

– che la sentenza della Corte d’Appello di Brescia – divenuta definitiva il 28/9/2010 – ha comminato la pena di 2 anni di reclusione, oltre a incisive pene accessorie (perdita del diritto agli alimenti, interdizione tutela e curatela, esclusione dalla successione dalla persona offesa);

– che – nel provvedimento impugnato – la Questura ha altresì rappresentato le denunce riportate dal ricorrente per il delitto di furto (19/7/2007) e di spaccio di stupefacenti (18/5/2009);

– che l’amministrazione ha altresì rappresentato che, in data 6/2/2010, il ricorrente è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Vestone per il reato di resistenza a pubblico ufficiale;

Atteso:

– che il cittadino marocchino ha manifestato inequivocamente la volontà di commettere un grave reato, pur potendo lo stesso mantenersi esercitando una regolare attività lavorativa;

– che l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. 286/98 prevede la non ammissione e l’impossibilità di continuare il soggiorno in Italia per i cittadini extracomunitari autori di reati oggettivamente gravi e che comunque destano particolare allarme sociale, tra i quali quelli lesivi del bene giuridico della libertà sessuale;

– che la disposizione introduce un automatismo che opera nel caso in cui la responsabilità del soggetto straniero risulta essere stata accertata dall’autorità giudiziaria a seguito di procedimento penale e conclusiva sentenza di condanna (anche "patteggiata") nei suoi confronti;

– che attraverso il predetto articolo il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di pericolosità sociale ritenendo, del tutto ragionevolmente e nell’ambito della discrezionalità che gli compete, la sussistenza di tale elemento nella responsabilità del soggetto, accertata giudizialmente, per la commissione di reati di particolare gravità (cfr. sentenza sez. I – 28/6/2011 n. 998);

Tenuto conto:

– che diviene soggiornante di lungo periodo solo il soggetto che – fatta richiesta del rilascio di detto particolare, più favorevole, titolo – ne ottenga dalla Questura, una volta riscontrato il possesso dei relativi requisiti, il rilascio.

– che in altri termini, la disciplina che subordina il diniego del permesso a valutazioni ulteriori rispetto alla commissione di certi reati è applicabile solo agli stranieri che soddisfano particolari condizioni, individuate puntualmente dal citato art. 9, comma 1;

– che tali condizioni consistono: a) nel possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità; b) nella dimostrazione della sussistenza di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale; c) nella prova della disponibilità di un alloggio idoneo;

– che tali requisiti devono essere accompagnati dalla domanda di permesso per soggiornanti di lungo periodo, e non è sufficiente che il ricorrente dimori da tempo in Italia senza aver presentato istanza di rilascio del suddetto particolare titolo (sentenza sez. I – 28/6/2011 n. 948);

Considerato:

– che la pericolosità sociale del cittadino straniero è comunque desumibile dalla gravità dell’evento criminoso a lui ascritto e dagli ulteriori fatti penalmente rilevanti a lui contestati anche in tempi recenti;

– che in questo contesto la semplice regolarità dell’attività lavorativa non integra un elemento sopravvenuto capace di depotenziare i copiosi elementi sfavorevoli;

– che in caso analogo questo Tribunale (cfr. sentenza 27/2/2009 n. 467) ha ritenuto che il bene giuridico offeso dalla condotta del cittadino riconosciuto colpevole della violenza sessuale perpetrata appare qualificabile come del tutto prevalente nel raffronto con altri elementi quali il periodo di soggiorno in Italia e la presenza di familiari;

– che in definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto;

– che la natura della controversia, afferente all’interesse primario della persona a stabilirsi sul territorio nazionale, suggerisce di compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti in causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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