T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 01-08-2011, n. 1225 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che

– la Prefettura di Cremona, con nota dell’11.7.2011, ha comunicato di aver proceduto, con provvedimento in pari data, alla revoca dell’atto qui impugnato, di cui ha trasmesso copia;

– all’odierna camera di consiglio il legale del ricorrente ha dichiarato, alla luce di quanto comunicato dalla Prefettura, che è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame;

– il ricorso va dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di giudizio:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *