Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-05-2011) 22-07-2011, n. 29416

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.N. ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 5 ottobre 2010 che ha confermato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di concorso in detenzione di 4 carte di credito donate ( D.L. n. 143 del 1991, artt. 110 e 12; art. 648 cod. pen.).

Deduce vizio di motivazione della decisione che ha illogicamente ritenuto non attendibili le dichiarazioni relative al rinvenimento casuale delle carte contenute nella borsa della moglie (coimputata non ricorrente e parimenti riconosciuta responsabile degli stessi delitti). Deduce lo stesso vizio della decisione per il diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., non avendo il giudice di merito indicato le ragioni che dimostrano uno suo specifico contributo materiale o morale ai fatti. Con altro motivo deduce carenza di motivazione per l’omesso riconoscimento dell’attenuante del fatto di particolare tenuità per la ricettazione, stante la collaborazione prestata agli inquirenti e l’assenza di "varietà di sistemi di contraffazione".

Il ricorso è manifestamente infondato. Le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In conclusione il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell’esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6^ 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Il giudice di merito inoltre non è tenuto a confutare ogni specifica argomentazione dedotta con l’atto di appello. Il concetto di mancanza di motivazione non include ogni omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori perchè un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce acquista un significato diverso a quello attribuibile in una valutazione completa delle prove acquisite (Cass. 1 22.12.98 n. 13528, ud. 11.11.98, rv.

212053). Non può quindi dedursi vizio di motivazione per avere il giudice di merito trascurato uno o più elementi di valutazione che ad avviso del ricorrente avrebbero potuto o dovuto portare ad una diversa valutazione, perchè ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità (Cass. 5 17.4.00 n. 2459, Garasto; Cass. 1 11.6.92 n. 6922, ud. 11.5.92, Cannarozzo).

Deve invece affermarsi che nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha espresso un giudizio probatorio non illogico avendo considerato la singolarità del rinvenimento all’esterno del bar di una busta contenente tutti quegli oggetti che l’imputato ha omesso di consegnare alle forze dell’ordine nonchè la singolarità delle modalità di conservazione degli stessi oggetti che pur asseritamente rinvenuti in unica busta, furono conservati distintamente, separando le carte dalla patente, occultata in un vano del mobile bar.

Il ricorso relativo all’attenuante della minima partecipazione è genericamente proposto non avendo il prevenuto indicato le ragioni indicanti la particolarità della condotta del gestore del bar rispetto all’agire della moglie, come correttamente osservato dai giudici di merito.

Altrettanto logica la negazione della attenuante per il delitto di ricettazione motivata esclusione di ipotesi attenuata, per la cui valutazione sono rilevanti tutti gli elementi integrativi del fatto reato (Cass. 6 2.4.98 n. 4067, ud. 19.11.97 rv 210208). Anche sul punto i canoni ermeneutici appena indicati evidenziano la correttezza della esclusione fondata, oltre che sul numero delle carte donate anche sui numerosi precedenti penali.

L’impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

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