T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 01-08-2011, n. 1223 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che il ricorrente, cittadino pakistano, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno e la sua condanna a provvedere sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5/2/1992 n. 21;

– che l’istanza è stata presentata dal ricorrente il 26/1/2009 ed è inutilmente decorso il termine di 730 giorni previsto dall’art. 3 del D.P.R. 362/94;

Atteso:

– che preliminarmente – ex artt. 13 e 15 del c.p.a. – il Collegio è chiamato a verificare la sussistenza della competenza territoriale;

– che al riguardo, va confermato quanto già ritenuto dalla Sezione con la sentenza n. 4113/2010 del 22.10.2010, con la quale si è affermata la sussistenza della competenza a giudicare del T.A.R. Brescia, sostenendo che a differenza del provvedimento di attribuzione della cittadinanza, che produce l’attribuzione dello status civitatis (e quindi i cui effetti diretti non sono limitati al territorio di una regione), il mero comportamento inerte sulla domanda di cittadinanza produce effetti soltanto processuali (in quanto legittima alla domanda ex art. 31 c.p.a.), che non consentono di sottrarlo alla regola generale di attribuzione della competenza ex 13, co. 1, secondo periodo, del c.p.a..

Considerato:

– che, affermata la competenza, la Sezione rileva che – ai fini del decidere – risulta necessario acquisire una relazione di chiarimenti, con allegata la relativa documentazione, a cura dell’intimato ministero dell’Interno.

– che per l’effettuazione del suddetto incombente istruttorio va assegnato il termine di giorni 20 (venti), decorrente dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, ove anteriore.

– che resta riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando, affermata la propria competenza territoriale ordina al Ministro degli Interni di depositare, presso la Segreteria della Sezione una relazione di chiarimenti nei sensi di cui in motivazione.

Assegna per l’effettuazione il termine di giorni 20 (venti), decorrente dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, ove anteriore.

Rinvia, per l’ulteriore trattazione, alla Camera di consiglio dell’1/9/2011, ore di rito.

Spese al definitivo.

La presente sentenza non definitiva è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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