Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27139 Detrazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 31.10.2006 è stato notificato alla "Palenca Self Serice Ingrosso srl" un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata dalla Commissione Tributaria Centrale il 1.8.2005), che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Rieti di data 10.6.1991 che aveva respinto l’appello avverso la sentenza della locale Commissione di primo grado che aveva a sua volta integralmente accolto il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di rettifica della dichiarazione IVA relativa all’anno 1983.

Non ha svolto attività difensiva la società contribuente.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 21 aprile 2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di rettifica l’Amministrazione -attesa la tardiva presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 1983 – disconosceva un credito d’imposta rinveniente dalla precedente dichiarazione per l’anno 1982 (per l’importo di L. 53.565.000), la quale ultima dichiarazione non era stata presentata all’Ufficio IVA di Rieti, sicchè la detrazione era stata ritenuta indebita.

L’impugnazione dell’avviso di rettifica (fondata sull’assunto che la dichiarazione, per quanto presentata ad ufficio incompetente, dovesse considerarsi utile a consentire l’esposizione del credito) era stata accolta dalla Commissione di primo grado e l’appello proposto dall’Ufficio innanzi alla Commissione di secondo grado era stato poi respinto. Il ricorso proposto dall’Ufficio avanti alla Commissione Tributaria Centrale è stato invece dichiarato inammissibile.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTC oggetto del ricorso per cassazione, è motivata sia nel senso che il gravame appariva privo del necessario requisito di specificità, esaurendosi esso nella mera letterale riproduzione degli argomenti già posti a sostegno dell’appello e disattesi dalla Commissione di secondo grado, senza che si possa parlare di "rivalutazione" delle medesime questioni, rimesse ex novo alla Commissione Centrale. La stessa CTC ha evidenziato che l’art. 37, comma 6 T.U. IVA, nel mentre giustifica l’irrogazione per omessa presentazione della dichiarazione relativa all’anno 1982, non giustifica invece la rinunzia al credito di imposta e la conseguente rettifica della dichiarazione per l’anno successivo, così come l’art. 40 del predetto T.U. non prevede l’inefficacia del credito di imposta in ipotesi di dichiarazione presentata ad ufficio territorialmente incompetente, ma si occupa solo di disciplinare gli effetti della mora, facendola decorrere dalla data in cui la dichiarazione perviene all’ufficio competente.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con due motivi d’impugnazione e si conclude – senza alcuna indicazione del valore della lite – con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di lite.

Motivi della decisione

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa e contraddittoria motivazione".

Con il predetto motivo di impugnazione l’Agenzia ricorrente – premesso di avere esposto nel ricorso avanti alla Commissione Tributaria Centrale che non poteva considerarsi avvenuta la presentazione della dichiarazione 1982, come arbitrariamente avevano sostenuto i precedenti giudicanti, attese te previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 40, comma 2 e art. 37, comma 6)- si doleva della apoditticità della motivazione con cui la CTC aveva considerato carente del requisito di specificità il ricorso introduttivo di quel grado.

D’altronde, la ragione per la quale la CTC aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso si poneva anche in evidente contraddizione con l’ulteriore argomento con cui la CTC si era pronunciata sul merito della questione controversa.

Il motivo di impugnazione, alla luce della tipologia che lo caratterizza, è inammissibile, giacchè non rivolto a quegli aspetti motivazionali della decisione impugnata che concernono i fatti rilevanti di causa. Ne è sintomo il rilievo che la ricorrente Agenzia non identifica il "punto decisivo della controversia" con riferimento al quale emergerebbe il difetto (ovvero la scorrettezza o incongruità) dell’iter motivazionale. Infatti, ciò che concretamente la ricorrente censura è l’omessa considerazione delle ragioni di gravame, di che eventualmente avrebbe dovuto valesi sotto il profilo del vizio di omessa pronuncia.

Non guasta il richiamo ai principi più volte insegnati da questa Corte, riguardo al fatto che il difetto o la contraddittorietà di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche o comunque le ragioni a fondamento della decisione che attengano ad applicazione di norme o principi di diritto: "La nozione di punto decisivo della controversia, di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto". (tra le tante Cass. 22979/2004).

6. Il secondo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione per erronea e falsa applicazione art. 37 e 40, comma 2 T.U. IVA".

La ricorrente Agenzia evidenzia che l’art. 37, comma 6 anzicitato prevede che si considerano omesse a tutti gli effetti le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a giorni 30 e che nel caso di specie è incontroverso che la dichiarazione venne presentata ad ufficio incompetente e pervenne a quello di Rieti solo in data 20.7.1983. Perciò, detta dichiarazione era da considerarsi omessa a tutti gli effetti. D’altronde, la dichiarazione nel sistema applicativo IVA costituisce l’unico strumento per riconoscere il diritto alla detrazione, giacchè consente all’Amministrazione di effettuare gli opportuni controlli.

Il motivo di impugnazione è inammissibilmente proposto, per difetto del requisito di autosufficienza.

Ed infatti è giurisprudenza costante e risalente di questa Corte che: "Poichè l’interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo, asseritamente erronea (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9777 del 19/07/2001).

Nella specie l’Agenzia, muovendo dal presupposto che la dichiarazione IVA relativa al 1983 era da considerarsi omessa a tutti gli effetti, poichè era pervenuta all’Ufficio competente di Rieti il giorno 20.7.1983, omette di evidenziare donde si desuma questo ultimo presupposto di fatto (che è dato per pacifico dall’Agenzia, senza che ciò risulti dagli atti del processo) e come si possa poi desumere da questo asserito presupposto di fatto la corrispondenza al vero dell’assunto circa il ritardo superiore a giorni 30 della presentazione della dichiarazione, in difetto di qualunque indicazione in ordine al termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA vigente per l’anno 1983.

D’altronde, neppure la data di effettiva presentazione della dichiarazione (all’Ufficio non competente) è specificata da parte dell’Agenzia ricorrente (e non è desumibile dalla narrativa della sentenza impugnata) sicchè non è dato a questa Corte neppure di controllare se possa applicarsi alla specie di causa il principio già altre volte espresso a proposito di fattispecie consimile In tema di IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 40 e 37 letti alla luce del principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1, non può ritenersi omessa dal contribuente, perchè pervenuta all’ufficio competente con ritardo di oltre trenta giorni, la dichiarazione tempestivamente presentata ad ufficio territorialmente incompetente – e da questo ricevuta senza obiezioni, benchè si trattasse di incompetenza riscontrabile già sulla base dei dati contenuti nella stessa dichiarazione – e, solo successivamente – oltre il termine per l’utile presentazione della dichiarazione – trasmessa all’ufficio competente in ossequio al dovere di rimessione, ossequio (in un caso siffatto) tardivo e successivo al radicamento nel contribuente del ragionevole affidamento circa la tempestività del proprio operato e l’assoluzione da ogni decadenza" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1949 del 30/01/2007).

Non vi è dubbio perciò che anche questo secondo motivo di impugnazione debba considerarsi complessivamente inammissibile.

Nulla sulle spese, in difetto di espletamento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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