Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-05-2011) 22-07-2011, n. 29414

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano ricorre avverso la sentenza del Gup di Milano in data 5 luglio 2010 che, a seguito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto V.V. C.V. colpevole del delitto di concorso in rapina impropria aggravata dalla presenza di più persone e, ritenuta la recidiva, ha irrogato la pena di anni 3 di reclusione ed Euro 1.500 di multa. Deduce violazione dell’art. 99 c.p., commi 1, 2 e 5 in quanto il giudice ha ritenuto di dovere considerare la recidiva, ma non ha operato alcun aumento di pena per detta aggravante, che è obbligatorio considerare essendo il delitto di cui all’art. 628 c.p., comma 3 ricompreso tra quelli indicati dall’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. A. Il ricorso è fondato in quanto il giudice ha ritenuto nella fattispecie che "va dichiarata la recidiva qualificata", espressione che significa la rilevanza dell’aggravante nella consumazione del fatto, la cui sanzione deve quindi comprendere anche questa aggravante. Inoltre il titolo del reato commesso impone che detta aggravante soggettiva sia in ogni caso considerata (Cass. S.U. 27.5.10 n. 35738, rv. 247838).

La sentenza deve essere annullata limitatamente alla quantificazione della sanzione restando comunque il passaggio in giudicato dell’affermazione di colpevolezza. Nella fattispecie vale infatti il principio che in caso di rinvio per la sola determinazione della pena il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l’applicazione di cause estintive successive all’annullamento parziale, trattandosi di cause sopravvenute non incidenti su quanto deciso in maniera definitiva (Cass. S.U. 23.5.97 n. 4904, ud. 26.3.97, rv. 207640).

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza limitatamente alla pena con rinvio alla Corte di appello di Milano per il giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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