T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 01-08-2011, n. 1222Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che sull’istanza del ricorrente l’autorità competente ha provveduto, medio tempore, ad emettere il preavviso di rigetto sulla domanda di conferimento della cittadinanza;

– che pertanto il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

– che le spese di giudizio devono essere poste a carico dell’amministrazione, dato che il preavviso di rigetto è stato emanato il 23/5/2011, dopo la notifica del ricorso e comunque oltre il termine normativamente previsto di 730 giorni (avvio procedimento dell’amministrazione statale 21/1/2009 – termine scaduto il 21/1/2011);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna (ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c.) il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore dell’avv.to Massimo Gilardoni difensore antistatario del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.200 oltre agli oneri di legge, pari alla quota anticipata ovvero non riscossa.

Condanna altresì l’amministrazione virtualmente soccombente a rifondere alla parte ricorrente le spese del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 6bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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