T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 01-08-2011, n. 1221 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che il ricorrente, cittadino indiano, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno e la sua condanna a provvedere sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5/2/1992 n. 21;

– che l’istanza è stata presentata dal ricorrente il 9/10/2008 ed è inutilmente decorso il termine di 730 giorni previsto dall’art. 3 del D.P.R. 362/94;

Atteso:

– che il Collegio ravvisa la propria competenza a decidere in conformità al precedente della Sezione (cfr. sentenza 22/10/2010 n. 4113);

– che l’art. 9 della L. 5/2/1992 n. 91 individua le ipotesi in cui "La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno".

– che il D.P.R. n. 362/1994, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, all’art. 3 espressamente prevede che "Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda".

– che – alla stregua delle predette disposizioni – il Ministero dell’Interno aveva l’obbligo di pronunciarsi entro settecentotrenta giorni dal 9/10/2008, data di presentazione della domanda;

– che l’amministrazione non ha adottato il provvedimento conclusivo del procedimento di sua competenza entro il richiamato termine;

– che la nota del 28/2/2011, di risposta alla diffida legale, dà conto della mancanza di un parere essenziale, senza spendersi sull’ulteriore arco temporale necessario per la definizione dell’iter procedimentale;

Evidenziato:

– che il Tribunale ha già affermato che la circostanza addotta non è idonea a giustificare la mancata pronuncia nel termine, posto che le questioni organizzative e i ritardi accumulati per la difettosa collaborazione tra gli uffici non possono trasformare in recessiva l’aspettativa dello straniero alla certezza dei tempi amministrativi (cfr. sentenze T.A.R. Brescia 16/6/2008 n. 663; 31/10/2008 n. 1481; 5/5/2009 n. 913);

– che la natura discrezionale delle valutazioni relative alla concessione della cittadinanza non consente di prolungare senza motivo l’attesa del provvedimento finale (positivo o negativo che sia);

– che il termine di cui all’art. 3 del D.P.R. 362/1994 è ordinatorio nel senso che l’amministrazione conserva il potere di decidere anche dopo la scadenza – in quanto il silenzio non ha un valore legale tipico – ma la circostanza che il provvedimento tardivo sia legittimo non elide l’illegittimità del ritardo stesso e la conseguente possibilità per l’interessato di richiedere, fin tanto che il silenzio permane, la speciale tutela di cui all’art. 117 del Codice del processo amministrativo;

– che il rimedio sostitutivo contemplato dalla disposizione citata non ha per presupposto il carattere assolutamente omissivo del comportamento ascrivibile all’amministrazione tenuta a provvedere, ma bensì il superamento dei confini temporali entro i quali l’azione amministrativa – se vuole risultare conforme ad inderogabili esigenze di celerità ed efficienza – è destinata a svolgersi e a concludersi con l’adozione di un provvedimento espresso;

– che pertanto il compimento di qualsivoglia attività istruttoria, quando non sia sfociata nell’adozione dell’atto conclusivo dell’iter procedimentale, non osta alla configurazione, giuridicamente intesa, del silentium (T.A.R. Campania Salerno, sez. II – 10/10/2006 n. 1642; si veda anche T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 1/3/2011 n. 1874);

Considerato:

– che in conclusione il ricorso è fondato e va accolto, e va quindi dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente il 9/10/2008, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;

– che, in caso di inottemperanza, previa semplice istanza della parte ricorrente, il Tribunale provvederà alla nomina di un Commissario ad acta;

– che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, dichiara illegittimo il silenzio serbato e ordina al Ministero dell’Interno di pronunciarsi con un provvedimento espresso sulla domanda del ricorrente entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.900 oltre agli oneri di legge.

Condanna altresì l’amministrazione soccombente a rifondere alla parte ricorrente le spese del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 6bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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