T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 01-08-2011, n. 1219 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che il titolo abilitativo rilasciato in data 19/4/2007 contemplava la realizzazione della scala di accesso al primo piano (cfr. elaborati grafici – doc. 4 Comune);

– che di tale circostanza si trae conferma dall’esame delle stesse prescrizioni impartite dalla Commissione edilizia nella seduta del 15/2/2007 (doc. 3 ricorrente), nella parte in cui descrivono i materiali utilizzabili (legno per il balcone e ferro per la scala di accesso esterna);

– che la disposizione invocata dall’amministrazione (art. 21 delle N.T.A.) investe esclusivamente l’estensione in larghezza dei balconi, mentre le scale rivestono una funzione del tutto diversa ed essenziale per la fruizione dei piani superiori;

– che in conclusione sotto questo profilo il gravame è fondato, in quanto la sommità della scala non può essere assimilata e conteggiata quale parte integrante del balcone;

Tenuto conto:

– che, per quanto riguarda la tettoia, è indubbio che non sia stata prevista nel titolo abilitativo, mentre la D.I.A. in variante 24/11/2010 è stata dichiarata improcedibile con nota 5/1/2011;

– che la Sezione ha già statuito che in ogni caso, la realizzazione di una tettoia, ancorché avente natura pertinenziale, è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1°, lettera d), del D.P.R. n. 380/01, nella misura in cui realizza "l’inserimento di nuovi elementi ed impianti", ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 10, comma primo, lettera c), dello stesso D.P.R. laddove comporti, una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui inerisce (cfr. sentenza 25/5/2010 n. 2143);

– che la nozione di costruzione, ai fini della necessità della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio, anche se esse non consistano in opere murarie, essendo realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno od altro materiale, in presenza di trasformazioni preordinate a soddisfare esigenze non precarie del costruttore;

– che pertanto la tettoia aggettante prevista in sostituzione della parte di balcone eliminata risulta abusivamente realizzata, né potrebbe ospitare un artificioso prolungamento del balcone stesso;

– che il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica può essere esercitato in ogni tempo e i relativi provvedimenti non necessitano di alcuna specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico a disporre il ripristino della situazione antecedente alla violazione (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II – 13/3/2008 n. 605; sentenze Sezione 20/10/2005 n. 1041; 20/6/2008 n. 707; 20/6/2008 n. 708; sez. I – 11/3/2011 n. 394);

Considerato:

– che in definitiva il balcone può raggiungere la larghezza massima di 3,25 metri (pari alla metà della facciata), ed è legittima la scala affiancata che permette di raggiungere il primo piano;

– che il gravame è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti precisati;

– che le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della parziale soccombenza reciproca;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla parzialmente il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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