Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-05-2011) 22-07-2011, n. 29485

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 15/10/2010 la Corte di Appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza di correzione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso nei confronti di C.B. dalla Procura Generale di Catania, detraendo anni tre, mesi otto e giorni ventisette di reclusione dalla complessiva pena determinata ex art. 78 c.p. in anni trenta di reclusione. La Corte, in relazione alle altre richieste del C., ha rilevato: quanto alla sostenuta omessa detrazione del periodo di liberazione anticipata per gg. 225 concessa in relazione al periodo di carcerazione 28/11/90 – 24/8/94, che non si era verificata alcuna omissione al proposito; quanto all’omessa detrazione dei periodi di detenzione presofferta dal 22/5/80 al 22/3/85, dall’11/2/79 al 9/8/79 e dal 20/8/86 al 22/9/87, che di tali periodi di carcerazione poteva tenersi conto solo in relazione alle condanne elencate sub 1-2-3 e per la pena relativa quale determinata dopo il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di tali sentenze e previo scorporo dell’applicato beneficio dell’indulto per mesi quindici, nonchè in fungibilità (essendo vietato il cd. "credito di pena") solo con la pena di mesi quattro e giorni quattro di reclusione inflitta per i reati indicati ai nn. 16-17 nella sentenza 21/3/2002 della Corte di Assise di Appello di Catania; che pertanto la residua detenzione sofferta pari ad anni quattro, mesi due e giorni sette non era computabile.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione al mancato calcolo del pre-sofferto nonchè contraddittorietà della motivazione e travisamento del dato costituito dall’epoca di commissione dei reati. Il difensore ricorrente ha rilevato che i vari periodi di detenzione presofferta non erano stati correttamente computati, che essi andavano detratti dal cumulo giuridico e non già dal cumulo materiale delle pene, che non era stato detratto il riconosciuto periodo di liberazione anticipata, che non si era tenuto conto che parte dei reati giudicati con la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (sent. 21/3/2002 della Corte di Assise di Appello di Catania, irr. il 18/10/2002) risalivano anche al 1983, ossia a data precedente a quella di parte dei periodi di carcerazione pre-sofferta.

Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

In materia di cumulo di pene e di applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p., così come più volte enunciato da questa Corte, trovano applicazione i seguenti principi:

– ai fini dell’esecuzione di pene concorrenti vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo reato ma anche quelle già espiate che possono comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall’art. 78 c.p. e sul cumulo materiale (cfr. Cass. sentenze n. 27569/2010 e n. 7345/2007;

– peraltro, qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, deve procedersi a cumuli parziali, ossia prima al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato al quale si riferisce la pena parzialmente espiata (con eventuale applicazione del criterio moderatore) e poi a nuovo cumulo comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi sino alla data della successiva detenzione (cfr. Cass. sentenze n. 45775/2008 e n. 28021/2007);

– il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale delle pene originariamente irrogate per i medesimi fatti, non comporta necessariamente, ove sia stato già espiato un periodo di carcerazione maggiore rispetto alla pena determinata ex art. 671 c.p.p., la fungibilità della pena espiata sine titulo, operando anche in siffatta eventualità il disposto di cui all’art. 657 c.p.p., comma 4 e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono al fine, appunto, di valutare la eventuale fungibilità della carcerazione sofferta sine titulo (cfr. Cass. sentenze n. 8109/2010 e n. 25186/2009);

– nel determinare la pena da eseguirsi, ai sensi dell’art. 663 c.p.p., le pene eventualmente coperte da condono vanno scorporate prima dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p., in quanto non più concretamente eseguibili per l’intervento della causa estintiva, così da evitare l’effettuazione di un loro inammissibile duplice abbattimento, prima in conseguenza dell’applicazione del criterio moderatore e poi dello scorporo integrale dal cumulo giuridico (cfr. Cass. sentenze n. 264/2008 e n. 46279/2007);

– dall’ammontare della pena concretamente eseguibile determinata con cumulo giuridico ai sensi dell’art. 78 c.p. vanno, invece, detratti il periodo espiato, quello sofferto in custodia cautelare per taluno dei reati compresi nel cumulo nonchè quello riconosciuto con provvedimenti applicativi della liberazione anticipata (cfr. Cass. sent. n. 12370/2006).

Ebbene, pur avendo la Corte di merito fatto corretto riferimento ai principi sopra indicati (laddove ha rilevato che della carcerazione pre-sofferta non poteva tenersi conto in relazione alle condanne irrogate per i reati successivamente commessi; ovvero laddove ha fatto riferimento, per il calcolo della carcerazione residua del pre- sofferto e della espiazione patiti in relazione alle condanne sub 1 e 2 del provvedimento di cumulo, alla misura della pena così come rideterminata ai sensi dell’art. 671 c.p.p. – per i reati oggetto di tali sentenze – con le ordinanze che hanno riconosciuto l’identità di disegno criminoso per tutti i reati commessi dal condannato;

ovvero laddove ha parimenti tenuto conto, per la parziale fungibilità della maggiore carcerazione patita, al quantum di pena concretamente irrogata in continuazione per i reati indicati sub 16- 17 nella sentenza 21/3/2002 della Corte di Assise di Appello di Catania, che risultavano – essi soli, secondo quanto affermato nel provvedimento impugnato – commessi in epoca antecedente alla carcerazione sofferta), nell’ordinanza impugnata non è compiutamente esplicitato l’iter argomentativo seguito per addivenire alla statuizione oggetto di censura.

In particolare non si è chiarito se alla mera indicazione nel provvedimento di cumulo dell’ordinanza applicativa di gg. 225 di liberazione anticipata sia seguita la doverosa detrazione di siffatto periodo, nel rispetto dei principi sopra indicati, non esaustiva essendo al riguardo la considerazione di cui alle prime quattro righe della pagina 3 dell’ordinanza impugnata. Parimenti non si è chiarita la compatibilità dell’affermazione per la quale i reati di cui alla citata sentenza 21/3/2002 sono tutti successivi alla carcerazione indebitamente sofferta dal C. con l’annotazione di cui al provvedimento di esecuzione 2/4/2003 (allegato al ricorso del C.) secondo la quale i reati oggetto di tale sentenza risultano commessi dal (OMISSIS) (e quindi anche in data antecedente alla carcerazione di cui si discute) al 25/1/95 ed oltre. Alla stregua di quanto sopra si impone dunque l’annullamento dell’ordinanza impugnata; gli atti vanno rinviati alla Corte di Assise di Appello di Catania che dovrà, meglio chiarendo il percorso argomentativo ed alla luce dei principi sopra enunciati, riesaminare l’istanza del C..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Assise di Appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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