Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27135 Lite tributaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di diniego di condono ex L. n. 289 del 2002 relativo alla cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento per il quale l’ A. aveva proposto istanza di accertamento con adesione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6.

All’esito dell’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTP di Ragusa n. 291/01/01 la CTR accoglieva il ricorso sul rilievo che la mancata convocazione del contribuente, a seguito dell’istanza di accertamento con adesione, comportava la caducazione dello stesso accertamento.

Avverso tale decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate proponevano ricorso per Cassazione, con tre motivi. L’intimato si è costituito proponendo controricorso e ricorso incidentale.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale.

Motivi della decisione

Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Sempre in via preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso principale del Ministero dell’Economia e delle Finanze: nel caso di specie al giudizio di appello ha partecipato l’Ufficio periferico di Modica dell’Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del dante causa, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, v. Cass. n. 3557/2005), estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre il ricorso per cassazione spettava alla sola Agenzia. Si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’avvenuta violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6), l’Agenzia delle Entrate censura la decisione laddove si è ritenuto che la mancata convocazione del contribuente avrebbe comportato la caducazione dell’avviso di accertamento. Va preliminarmente affermata l’ammissibilità della censura ancorchè priva del quesito di diritto – eccezione sollevata dal controricorrente, in quanto la norma di cui all’art. 366 bis trova applicazione limitatamente ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 marzo 2006, n. 40. Nel merito la censura è fondata alla luce dell’indirizzo espresso da questa Corte SS.UU. 17/2/2010 n. 3676, secondo cui "in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza del D.Lgs. 16 giugno 1997, n. 218, ex art. 6 non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge".

Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi di ricorso.

Con unico motivo il ricorrente incidentale assume che la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16. La Commissione Regionale, nel decidere sul diniego di agevolazione, avrebbe dovuto verificare solo la sussistenza dei requisiti necessari perchè la definizione potesse o meno considerarsi perfezionata. La censura è inammissibile perchè priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dall’ A. avverso il diniego di condono.

Le circostanze che caratterizzano la vicenda e l’esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese di merito e la condanna dell’ A. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, di quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità; accoglie il primo motivo del ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dall’ A. avverso il diniego di condono. Compensa tra le parti le spese di merito e condanna l’ A. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, di quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito, l’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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