Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 22-07-2011, n. 29470 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- D.F.M. propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, del 4 ottobre 2010, con la quale è stata respinta la richiesta di riesame del provvedimento del Gip dello stesso tribunale, del 20 settembre 2010, che ha disposto la custodia in carcere della stessa, unitamente al convivente V.G., perchè indagata per ripetuti acquisti, a fini di successivo spaccio, di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I giudici del riesame hanno ritenuto che le indagini svolte -relative ad un più ampio contesto di traffico di droga- abbiano fatto emergere gravi indizi di colpevolezza nei confronti della ricorrente (oltre che del convivente), tratti dai contenuti di diverse conversazioni intercettate, ritenute significative in tesi d’accusa.

Avverso tale decisione ricorre, dunque, la D.F., che deduce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato in punto di gravità indiziaria, ritenuta sussistente dai giudici del riesame in conseguenza di un’errata ed incongrua interpretazione, secondo il ricorrente, dei contenuti delle conversazioni intercettate.

-2- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo, i motivi dedotti manifestamente infondati oltre che non proponibili nella sede di legittimità.

In realtà, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’ordinanza impugnata, lungi dal presentare i vizi dedotti, appare adeguata e coerente sul piano logico, in perfetta sintonia con gli elementi probatori acquisiti, dai quali i giudici del riesame hanno legittimamente ritenuto la presenza, allo stato, di un quadro indiziario univoco e significativo nei confronti dell’odierna ricorrente.

Il riferimento è, anzitutto, alle conversazioni, ambientali e telefoniche, intercettate, dai cui contenuti, esaminati compiutamente e coerentemente interpretati, i giudici del merito hanno tratto elementi indiziari ritenuti significativi del coinvolgimento dell’odierna ricorrente nei traffici del convivente V.G. (nello stesso contesto indagato e tratto in arresto per altra vicenda legata al traffico di droga). Sono stati ricordati, in particolare, i colloqui di D.L.A. (detenuto, essendo stato trovato in possesso di circa tre chilogrammi di cocaina nel corso dell’operazione da cui ha preso avvio la vicenda processuale che ha coinvolto la D.F.) con la moglie A.G. ed il fratello D.L.V. ed i pressanti inviti dal primo rivolti agli altri due di attivarsi per il recupero di crediti vantati nei confronti di varie persone, tra cui " P." e " M.", identificati nella D.F. e nel V., debitori di circa 6.000,00 Euro.

Tale rapporto debitorio derivava, secondo i conversanti, dalla fornitura al V. ed alla convivente di merce ceduta per Euro 57, per un valore di 5.700,00 Euro. Conversazione interpretata nel senso che i due erano debitori di detta somma (e di altri 300,00 Euro per precedenti forniture), per l’acquisto di 100 grammi di cocaina al prezzo di 57 Euro al grammo.

Precisa conferma di tale interpretazione sono stati considerati i contenuti di alcune conversazioni telefoniche, successivamente intercorse tra la A. e la D.F., nel corso delle quali quest’ultima aveva mostrato di essere al corrente dei fatti e disposta ad incontrare l’interlocutrice per trovare una soluzione al problema.

E’ stato, infine, ricordato dai giudici del riesame che nel corso di altra conversazione intercettata, il D.L. e la A., nel commentare l’operazione di polizia giudiziaria che aveva determinato il sequestro, nell’abitazione dei due coniugi, di un’ingente quantità di cocaina ed il loro arresto, hanno ricordato che, al momento della perquisizione domiciliare, erano presenti " P. e M.", ignorati dagli agenti in quanto ritenuti semplici consumatori di droga.

A fronte di elementi indiziari, certamente rilevanti, la ricorrente si limita alla generica contestazione del provvedimento impugnato, attraverso considerazioni di merito, non proponibili nella sede di legittimità, volte essenzialmente a fornire una diversa interpretazione del tenore delle conversazioni intercettate, senza, peraltro, neanche fornire concrete interpretazioni alternative circa la natura dei rapporti intercorrenti con i D.L. e l’origine del debito da costoro vantato.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00.

La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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