Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 22-07-2011, n. 29469 Detenzione, spaccio, cessione, acquist

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- P.M., imputato D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 73 e 80, e la convivente D.E. propongono ricorso avverso il decreto, emesso dal Gup del Tribunale di Taranto in data 25 novembre 2010, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo della somma versata sul libretto postale, intestato alla D. e acceso presso le Poste Italiane, recante il n. (OMISSIS).

Detto decreto era stato preceduto da altro provvedimento, datato 24.11.10, con il quale lo stesso Gup aveva dichiarato l’inefficacia, ex art. 27 cod. proc. pen., di analoga misura cautelare reale adottata, il 28.10.09, dal Gip del Tribunale di Brindisi, in seguito dichiaratosi incompetente per territorio. Alla dichiarazione d’incompetenza era seguita la trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale di Taranto che aveva avanzato richiesta di sequestro del predetto libretto postale, accolta dal Gup con il decreto del 25.11.10, impugnato davanti a questa Corte.

Avverso tale provvedimento ricorrono, quindi, il P. e la D., che deducono con due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione agli artt. 27 e 321 cod. proc. pen., e nullità del decreto di sequestro perchè adottato mentre il precedente decreto del Gip di Brindisi (del 28.10.09) era ancora in esecuzione, non essendo stato notificato alla D. il provvedimento del Gup di Taranto, del 24.11.10, che ne aveva dichiarato l’inefficacia; tale provvedimento, peraltro, era stato emesso solo nei confronti del P., non anche della D., così come solo in favore del P. era stata disposta la restituzione del libretto postale.

-2- I ricorsi sono infondati, ai limiti dell’inammissibilità.

In realtà, al momento dell’emissione del secondo decreto di sequestro, il primo era già stato dichiarato inefficace, di guisa non vi è stata alcuna sovrapposizione tra i provvedimenti richiamati. Sovrapposizione che, d’altra parte, ove anche realmente esistente, non avrebbe, in ogni caso, comportato alcuna nullità, non prevista dalla legge in situazioni quali quelle ipotizzate dai ricorrenti.

A. Nulla rileva, peraltro, che la notifica del provvedimento che dichiarava l’inefficacia del primo decreto non sia stato notificato alla D., nè che esso non fosse stato emesso nei confronti di costei e non fosse stata disposta la restituzione alla stessa del libretto. L’inefficacia, invero, così come il sequestro, non poteva che riguardare formalmente il P., destinatario del decreto di sequestro del Gip di Brindisi, e poi del Gup di Taranto, ritenuto effettivo titolare del libretto, pur formalmente intestato alla convivente.

I ricorsi devono essere, dunque, rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *