T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 1234 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;

3. Richiamate in fatto le ricostruzioni delle parti non controverse tra le stesse;

4. Considerato in fatto:

– che l’impugnato decreto di revoca della licenza di porto d’armi trova espressamente ragione d’essere nel precedente divieto di detenere armi e munizioni;

– che quest’ultimo è stato adottato sulla scorta dell’avvenuto deferimento all’autorità giudiziaria del sig. M.G. per violazione dell’art. 187 del codice della strada (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti del tipo cocaina) e dell’art. 73, comma 1 del DPR 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti), nonchè della sua segnalazione come assuntore di sostanze stupefacenti;

– che alla luce di tali segnalazioni, il Prefetto ha ritenuto che il sig. M. non fosse soggetto che offre affidamento circa l’uso delle armi detenute;

Motivi della decisione

– che, nella fattispecie in esame, ragioni di urgenza nel provvedere quali quelle genericamente dedotte dall’autorità procedente, sono sufficienti a giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento;

– che, peraltro, il ricorrente ha dimostrato come i procedimenti penali ascrittigli per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e spaccio di sostanze stupefacenti sono stati archiviati. In particolare i test del sangue eseguiti hanno dato esito negativo, così da escludersi la contestazione e la fondatezza, conseguentemente, anche della segnalazione come assuntore di sostanze stupefacenti;

– che, conseguentemente, deve ravvisarsi la violazione degli artt. 11, 39, 40 e 43 del R.D. 773/1931, non essendo, nel caso di specie, ed in considerazione delle suddette archiviazioni, in concreto ravvisabile quella non affidabilità del soggetto che giustifica la misura di polizia restrittiva. Ferma restando, infatti, la discrezionalità propria dell’amministrazione nel valutare i presupposti del rilascio del titolo di polizia in questione, nel caso di specie, non essendo stato confermato lo stato di assuntore di sostanze stupefacenti, i provvedimenti impugnati appaiono privi di quel supporto motivazionale che, seppur minimo, deve sussistere anche a fronte dell’esercizio del potere in questione;

Ravvisate, quindi, le condizioni per disporre il richiesto annullamento degli atti impugnati, ma anche la compensazione delle spese del giudizio, atteso che l’adozione dei provvedimenti in questione appare essere frutto di una carenza di tempestiva informazione degli uffici competenti in ordine all’avvenuta archiviazione delle contestazioni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti con esso impugnati.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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