T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 1233 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;

3. Richiamate in fatto le ricostruzioni delle parti non controverse tra le stesse;

4. Ravvisata la giurisdizione del giudice amministrativo. Generalmente, infatti, la giurisdizione sul provvedimento con cui, a seguito dell’azzeramento del punteggio, viene disposta la revisione della patente, ai sensi dell’articolo 126bis del Codice della Strada, appartiene al giudice ordinario (cfr. TAR Liguria, II, 15 maggio 2008, n. 1015 e 4 novembre 2009, n. 3116; Cons. Stato, III, 20 gennaio 2010, n. 2854), anche in considerazione della natura di atto dovuto a contenuto vincolato di tale provvedimento (cfr. TAR Lombardia, Brescia, II, 4 febbraio 2010, n. 574 e 15 gennaio 2010, n. 62). Nel caso di specie, però, oggetto di censura non è la legittimità delle decurtazioni dei punteggi che hanno condotto alla revisione della patente, bensì la correttezza dell’iter seguito dall’Amministrazione nell’adottare il censurato provvedimento, nel corso del quale sarebbe stata illegittimamente omessa la comunicazione del susseguirsi delle diverse decurtazione del punteggio operate in relazione ad altrettante violazioni del codice della strada.

Già in precedenti occasioni questo Tribunale (cfr sentenza 1665/2010) ha avuto occasione di affermare la propria giurisdizione in relazione a vicenda del tutto simile, in conformità anche all’orientamento in senso analogo di T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 08 luglio 2010, n. 781, T.A.R. Piemonte, sez. II, 14 gennaio 2010, n. 188, e 28 novembre 2009, n. 3176, secondo cui l’omissione della comunicazione della decurtazione del punteggio, oltre a precludere la possibilità di accedere alla frequenza di appositi corsi di recupero (che rimane subordinata all’esibizione della documentazione comprovante l’avvenuta decurtazione), contravviene le finalità alla quale tende la normativa in materia che, con l’obbligo di informare immediatamente l’interessato, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere in futuro ulteriori infrazioni;

5. Considerato:

5.1. che l’Amministrazione, pur sostenendo, nella propria relazione, che la comunicazione delle decurtazioni risulta essere avvenuta, non ha comprovato né l’effettivo ricevimento, né la data in cui essa è avvenuta. Tale possibilità risulta, infatti, preclusa dalle modalità normalmente utilizzate per la trasmissione degli atti in questione e cioè il ricorso alla posta ordinaria, motivata da ragioni economiche che, però, non possono essere idonee a superare le conseguenze giuridiche dell’impossibilità di assolvere all’onere della prova gravante sulla parte resistente;

5.2. che non risulta provata né la circostanza dell’avvenuta notifica al destinatario del verbale relativo alle contestazioni, né il fatto che da tali verbali fosse concretamente desumibile la decurtazione dei punti applicata al contravventore;

5.3. che, peraltro, la piena conoscenza delle sanzioni applicabili a mezzo della notifica del verbale sarebbe di per sé comunque insufficiente a superare il fatto per cui, in assenza di una comunicazione avente specificamente ad oggetto l’avvenuta decurtazione del punteggio, non è data la possibilità per il conducente di iscriversi a corsi di recupero dei punti persi;

6. Ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato sia illegittimo per effetto del mancato rispetto degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge;

7. Ritenuto, altresì, che le spese del giudizio possano trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della questione e l’accoglimento del ricorso sul piano meramente formale, fermi restando gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare a fronte dell’obbligo di legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *