T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 1232 Esercizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;

3. Richiamate in fatto le ricostruzioni delle parti non controverse tra le stesse;

4. Considerato che il provvedimento con cui è stata sospesa l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui è titolare il ricorrente è stato da quest’ultimo censurato deducendo i seguenti vizi:

4.1. violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, in quanto, nel caso di specie, difetterebbero le ragioni di urgenza che hanno determinato l’omissione delle garanzie di partecipazione al procedimento, non essendo dato sapere quale grave danno sarebbe potuto derivare dal differire il provvedimento di alcuni giorni;

4.2. violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, in ragione del fatto che gli atti richiamati nella motivazione non sono stati posti a disposizione del ricorrente, così impedendogli di conoscerne l’esatto contenuto e, quindi, di difendere i propri interessi;

4.3. violazione e falsa applicazione dell’art. 100 TULPS, in quanto non sarebbero state contestate vere e proprie condotte turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica e le situazioni di illegittimità dedotte sarebbero state solo genericamente indicate. Sarebbe, perciò, illegittimo fondare il provvedimento cautelare sulle mere contestazioni dei Carabinieri (non ancora divenute definitive) e sull’avvenuta identificazione, negli anni, di taluni avventori con precedenti penali in materia di sostanze stupefacenti, i quali non potrebbe, di per sé, rappresentare un pericolo per l’ordine pubblico;

5. Dato atto che la relazione prodotta in ottemperanza del decreto presidenziale 575/2011 ha evidenziato come il provvedimento abbia trovato origine nella proposta formulata dal Comando dei carabinieri, in considerazione del fatto che il bar in questione risultava essere luogo di ritrovo abituale – soprattutto nei fine settimana e fino a tarda ora – per l’acquisto e il consumo di sostanze stupefacenti e che tale situazione si protraeva da lungo tempo, generando allarme sociale anche in relazione al disturbo alla quiete pubblica e alla serena convivenza. Tale situazione è stata confermata dalla polizia locale che ha prodotto, anche, un verbale di sanzione amministrativa, seppur non specificamente avente ad oggetto tali profili problematici della gestione;

6. Considerato, quindi,:

– che, come dallo stesso ricorrente evidenziato, l’adozione del provvedimento censurato ha specificamente una valenza di misura cautelare che, per sua stessa natura, è generalmente connotata, laddove si accerti la sussistenza dei presupposti per la sua adozione, dall’urgenza intrinseca della sua adozione, con la conseguenza che non può ritenersi violato l’art. 7 della legge n. 241/90. Ciò anche in considerazione del fatto che parte ricorrente non ha, nemmeno nel ricorso, addotto valide e specifiche ragioni che, laddove portate a conoscenza dell’amministrazione, avrebbero condotto ad un diverso contenuto del provvedimento, rendendo così possibile riconoscere a ciò l’efficacia sanante del vizio formale ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/90;

– che nemmeno può essere ravvisata la dedotta carenza di motivazione, atteso che il ricorrente ha dimostrato, proponendo il ricorso, di avere ben chiare le ragioni sottese all’adozione del provvedimento. Peraltro il contenuto delle note cui viene fatto rinvio sono coperte da un segreto d’ufficio che ne avrebbe comunque impedito l’allegazione al provvedimento;

7. Ritenuto, quindi, che il provvedimento, come chiarito dalla relazione e dalla documentazione depositate in esito al decreto presidenziale n. 575/2011, sia stato legittimamente adottato sulla scorta dei presupposti richiesti dall’art. 100 del TULPS, il cui apprezzamento discrezionale non appare affetto, nel caso di specie, da vizi di irrazionalità o esuberanza, anche ed in primo luogo tenuto conto delle segnalazioni relative allo stesso gestore del locale, che risulta esso stesso collegato al mondo del consumo di sostanze stupefacenti e della sua vendita;

8. Ravvisata, quindi, l’infondatezza del ricorso e le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio, atteso che, ai fini della sua decisione, si è, comunque, reso necessario lo svolgimento di attività giudiziale istruttoria nei confronti dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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