Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 22-07-2011, n. 29454 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- S.V., imputato ex artt. 110 e 624 bis c.p., art. 625 c.p., n. 2, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torino, del 26 ottobre 2010, che, su accordo delle parti, ha applicato nei confronti dello stesso, ex art. 444 c.p.p., previo riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante ed alla recidiva contestate, con la diminuente del rito, la pena (sospesa alle condizioni di legge) di dieci mesi di reclusione ed Euro 3.00,00 di multa.

Deduce il ricorrente vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di determinazione della pena.

-2- Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha preso e dato atto, oltre che della corretta qualificazione giuridica del fatto e dell’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., anche della congruità della pena concordata.

Il ricorrente, d’altra parte, non considera, nel formulare le proprie censure, che al giudice, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non spettano particolari obblighi motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati, sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di verificare: la corretta qualificazione dei fatti, l’eventuale presenza di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p. e la congruità della pena concordata, Compito cui ha regolarmente atteso il Tribunale di Torino.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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