Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 22-07-2011, n. 29453 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- M.A., imputato ex artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 -capi a) e b) della rubrica-, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, del 24 agosto 2010, che, su accordo delle parti, riconosciuta l’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73 del citato D.P.R. con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva contestata, ha applicato nei confronti dello stesso, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata di dieci mesi di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.

Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di sussistenza e di esatta qualifica del fatto contestato sub capo b) della rubrica e di mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen..

-2- Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha preso e dato atto della corretta qualificazione giuridica del fatto e dell’assenza di emergenze processuali che evidenziassero la presenza dei presupposti per l’applicazione della norma sopra richiamata.

Il ricorrente, d’altra parte, non considera, nel formulare le proprie censure, che al giudice, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non spettano particolari obblighi motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati, sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di accertare, oltre che la corretta qualificazione dei fatti e la congruità della pena concordata, l’eventuale presenza di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p.. Compito cui ha regolarmente atteso il Tribunale di Bologna.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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